Estesa fino al 31 marzo 2022 la validità di permessi di costruire e Scia – così come di tutte le autorizzazioni, le concessioni, i certificati e gli atti di assenso comunque denominati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni – in scadenza fra il 31 gennaio 2020 (data di inizio dello stato di emergenza da Covid-19) e il 31 dicembre 2021 (nuova data di cessazione dello stato di emergenza). È la diretta conseguenza della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 luglio scorso che ha prorogato lo stato di emergenza sanitaria fino al 31 dicembre 2021.
Si tratta della proroga straordinaria prevista per far fronte all’emergenza sanitaria dall’art. 103, comma 2 del Decreto Legge 18/2020 cd. “Cura Italia” (come modificato ed integrato dall’articolo 3-bis del Decreto Legge 125/2020, convertito dalla Legge 159/2020), che consente agli atti di assenso della p.a. di mantenere la loro validità per i 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza.
L’art. 103, comma 2 del Decreto Legge 18/2020 prevede in particolare che: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.
Si ricorda che si è in presenza di una proroga:
Si ricorda inoltre che:
Fonte: ANCE