Confermata la proroga del Superbonus fino al 31 dicembre 2022 per gli interventi condominiali. I condomini godono della proroga semestrale senza condizioni, mentre i cd. “mini-condomini” in mono proprietà possono fruirne solo se entro il 30 giugno 2022 hanno concluso almeno il 60% dell’intervento complessivo. Proroga al 30 giugno 2023 anche in favore degli IACP, con possibilità “condizionata” di arrivare sino al 31 dicembre 2023.
Queste alcune delle disposizioni fiscali d’interesse per il settore delle costruzioni contenute nella Legge 1º luglio 2021, n. 101 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 59/2021 (cd. “D.L. Fondo complementare”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (n.160 del 06-07-2021).
In fase di conversione è stato confermato senza alcuna modifica quanto già disposto dal Decreto cd. “Fondo Complementare”[1] in merito alla proroga del cd. Superbonus.
A tal riguardo si ricorda che l’art.1, co.3, del D.L. 59/2021 prevede la proroga del Superbonus[2] al:
Resta invariato al 30 giugno 2022 per i lavori effettuati da persone fisiche su villette a schiera ed unifamiliari, cooperative di abitazione Onlus, organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale nonché associazioni sportive.
Persone fisiche e altri soggetti | dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 |
Condomini | dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022 |
Condomini in monoproprietà | dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (31 dicembre 2022 se il 60% dei lavori è concluso entro il 30 giugno 2022) |
IACP | dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2023 (31 dicembre 2023 se il 60% dei lavori è concluso entro il 30 giugno 2023) |
[1] Cfr. ANCE “Superbonus e condomini – OK alla proroga a dicembre 2022 – Decreto Legge 59/2021” – ID N. 44698 dell’11 maggio 2021.
[2] In particolare, vengono modificati i co.3-bis ed 8-bis dell’art.119 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020.
Fonte: ANCE