Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 sono state emanate le disposizioni in materia di emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19.
Le certificazioni verdi COVID-19, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione, guarigione o l’effettuazione di un test (molecolare o antigenico) negativo, sono rilasciate e revocate, attraverso la “Piattaforma nazionale digital green certificate”, dalle strutture sanitarie afferenti ai Servizi Sanitari Regionali, dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta o da medici USMAF o SASN.
Qualora le certificazioni siano state rilasciate da uno degli Stati membri dell’Unione Europea, queste sono riconosciute come equivalenti a quelle rilasciate in ambito nazionale. Le certificazioni rilasciate da uno Stato terzo, invece, sono riconosciute come equivalenti a quelle rilasciate in ambito nazionale solo se conformi ai criteri definiti dal Ministero della Salute con circolare.
L’autenticità e l’integrità delle certificazioni COVID-19 sono garantite mediante l’apposizione di un sigillo elettronico qualificato.
Fonte: ANCE