Con la circolare n. 16/2021, l’INAIL ha comunicato la determinazione per l’anno 2021 dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi.
Nello specifico, i limiti minimi di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti a valere per l’anno 2021 restano invariati rispetto a quelli dell’anno 2020.[1]
Per l’anno 2021 il limite minimo di retribuzione giornaliera è quindi uguale a 48,98 euro (corrispondente al 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2021, pari a 515,58 euro mensili). Tale limite minimo, rapportato a mese nell’ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili, per l’anno 2021 è pari a 1.273,48 euro.
Si riportano di seguito, per quanto di interesse, i limiti minimi rivalutati per il settore industria, distinti per qualifica[2]:
Limiti minimi retribuzione giornaliera – Anno 2021
(importi in euro) |
|||
Settore |
Qualifiche | ||
Dirigente | Impiegato | Operaio | |
Industria | 135,48 | 48,98 | 48,98 |
* Limiti adeguati al minimale di 48,98 euro
Per le ulteriori indicazioni, si rinvia al testo della suddetta circolare.
[1] I valori minimi di retribuzione giornaliera devono essere annualmente rivalutati in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita accertato dall’Istat e devono essere adeguati, ove inferiori, al 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno e aggiornato in base all’indice Istat. In merito alla predetta rivalutazione, la legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015, art. 1, comma 287) ha stabilito che “con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri a esse connessi, la percentuale di adeguamento […] non può risultare inferiore a zero.” Nell’anno 2020 la variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, accertata dall’Istat è risultata pari a – 0,3%.
[2] Tabella A dell’allegato 1 alla circolare in esame.
Fonte:ANCE