Con la circolare n. 72 del 29 aprile 2021, l’INPS, su conforme parere del Ministero del lavoro, illustra nel dettaglio la disciplina dei trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 contenuta nel Decreto Sostegni (art. 8 del D.L. n. 41/21).
Questa circolare fa seguito al messaggio n. 1297/21, con cui l’Istituto aveva dato prime indicazioni sulla gestione delle domande relative ai suddetti trattamenti .
In particolare, nella circolare qui illustrata, come anticipato in un comunicato stampa l’INPS – in attesa della definizione dell’iter legislativo di conversione in legge del Decreto Sostegni – comunica che,
per i datori di lavoro che abbiano esaurito le 12 settimane previste dalla legge di bilancio, i nuovi periodi dei trattamenti di CIGO/ASO/CIGD previsti dal predetto Decreto, ferma restando la rispettiva durata massima,
possono essere richiesti a decorrere dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1° aprile 2021, ossia da lunedì 29 marzo 2021.
Le domande di concessione dei trattamenti il cui periodo di sospensione o riduzione di attività decorra dal 29 marzo 2021 devono essere inviate entro il medesimo termine previsto per i periodi decorrenti dal 1° aprile 2021, ossia
entro il 31 maggio 2021.
I datori di lavoro che avessero
già inviato l’istanza relativa ai trattamenti disciplinati dal Decreto Sostegni per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021
possono inviare una domanda integrativa con la medesima causale per il periodo dal 29 al 31 marzo 2021. Anche in questo caso, il termine di scadenza per la trasmissione delle domande integrative è fissato al 31 maggio 2021.
Circolare_numero_72_del_29-04-2021