Il vincolo alberghiero disposto dal Comune può essere rimosso, se è comprovata la perdita della convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva. È quanto ha ribadito il Consiglio di Stato nel Parere n. 457 del 24 febbraio 2021, reso nell’ambito di un ricorso contro un piano urbanistico comunale che vietava il cambio d’uso a residenza “per le strutture ricettive alberghiere con un numero di camere superiore a 10“. La società ricorrente lamentava l’impossibilità di riconvertire le proprie strutture visto che da diversi anni l’attività era in perdita e che, di conseguenza, era necessario cessarla e mutare la destinazione d’uso delle unità immobiliari.
Il Consiglio di Stato ha evidenziato che:
– i vincoli ad uso alberghiero – finalizzati alla conservazione del patrimonio immobiliare ricettivo di fondamentale utilità sociale – hanno una natura temporalmente limitata in funzione di esigenze concrete e sono destinati naturalmente ad affievolirsi;
– anche la normativa nazionale in materia va in questa direzione poiché in base all’art. 8 della Legge 217/1983, il vincolo di destinazione alberghiera può essere rimosso su richiesta del proprietario se viene comprovata la non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva, nel rispetto dei criteri e delle modalità di rimozione fissate dalle Regioni.
Fonte: Ance