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L’INPS, con la circolare n. 56 del 12 aprile 2021, fornisce le prime indicazioni operative circa l’esonero per l’assunzione di giovani under 36 a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022 (articolo 1, commi da 10 a 15, della Legge n. 178/2020).
L’agevolazione prevede l’esonero contributivo, per un massimo di 36 mesi, in caso di assunzione di lavoratori che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni) e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.
Trova applicazione il regime agevolato anche:
Rapporti di lavoro esclusi
Restano esclusi dal beneficio i seguenti rapporti di lavoro:
Trova applicazione il regime agevolato, di cui all’articolo 1, commi 106 e 108, della legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017):
Datori di lavoro
L’esonero è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Sono escluse:
Misura dell’incentivo
L’incentivo, valevole per le sole assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui e per un massimo di 36 mesi.
L’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (6.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile.
Condizioni per l’incentivo
La fruizione dell’esonero contributivo è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:
Bisognerà comunque attendere l’autorizzazione della Commissione europea, perchè l’Inps pubblichi un messaggio con le istruzioni per la fruizione della misura di legge in oggetto, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.
Fonte: INPS
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