Si informa che è stata firmata, dal Ministro della Salute Speranza, l’Ordinanza 30 marzo 2021 che dispone misure aggiuntive in vigore dal 31 marzo al 6 aprile 2021.
Con tale Ordinanza sono stati previsti i seguenti obblighi per coloro che, nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia, abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all’elenco C[1]:
- sottoporsi, indipendentemente dall’esito del test molecolare o antigenico di cui all’art. 51, comma 6[2], del DPCM 2 marzo 2021, alla sorveglianza sanitaria e a un periodo di 5 giorni di quarantena presso l’abitazione o la dimora nei termini di cui ai commi da 1 a 5, del medesimo art. 51, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio;
- effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei 5 giorni di quarantena.
E’ stato, inoltre, previsto che, qualora non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all’art. 50[3] del citato decreto, i suddetti obblighi non si applicano nei seguenti casi[4] :
(…)
- agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
- agli ingressi per ragioni non differibili, previa specifica autorizzazione del ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un tampone risultato negativo;
- a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- ai cittadini e ai residenti di uno stato membro dell’unione europea e degli ulteriori stati e territori di cui agli elenchi A), B), C) e D) che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più stati e territori di cui all’elenco C);
- ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
- agli ingressi mediante voli “covid-tested”, conformemente all’ordinanza del ministro della salute 23 novembre 2020 e s.m.i.;
- (…).
[2] Nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia in uno o più Stati e territori dicui all’elenco C dell’allegato 20, si applica l’obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. In caso di mancata presentazione dell’attestazione di cui al presente comma, si applicano i commi da 1 a 5
[3] Autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000
[4] Di cui all’art. 51, comma 7 del DPCM 2 marzo 2021
Fonte: Ance