Trasmessa dalla CNCE, con l’allegata comunicazione n. 766 di oggi, 15 marzo 2021, la copia della sentenza R.G. n. 1138/2019 del 3 marzo 2021, con la quale il Tribunale di Frosinone ha dichiarato la sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile, con versamento della relativa contribuzione, per le Società Cooperative sociali di tipo B, qualora operino nell’ambito del settore edile.
In particolare, la società in questione, che opera nell’ambito dell’edilizia e svolge quale attività prevalente quella di “costruzioni di edifici residenziali e non residenziali”, riteneva di non essere tenuta all’iscrizione in Cassa Edile avendo optato, con proprio regolamento accettato dai soci, per l’applicazione del CCNL delle Cooperative Sociali.
Il Giudice ha rigettato il ricorso promosso dalla Società poiché la stessa opera prevalentemente nell’ambito dell’edilizia e in quanto nel regolamento interno è prevista l’applicazione, ai soci lavoratori, del “CCNL corrispondente all’attività prevalentemente svolta”. Avrebbe dovuto, pertanto, applicare ai soci lavoratori (assunti con qualifica di assistente di cantiere, manovale edile, muratore, muratore specializzato) il CCNL edile con tutte le conseguenze del caso anche in ordine all’iscrizione alla Cassa Edile e al versamento della relativa contribuzione.
Per quanto non riportato nella presente si rinvia alla sentenza allegata.
Fonte: Ance