L’INPS, con la circolare n. 42 dell’11 marzo 2021, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla proroga ed ampliamento del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e della proroga del congedo facoltativo di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno 2021.
L’ampliamente, in particolare, riguarda la tutela anche in caso di morte perinatale del figlio.
Le modifiche, apportate dall’articolo 1, comma 363, lettere a) e b), della legge di bilancio 2021 al comma 354 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017, comportano:
Inoltre, l’articolo 1, comma 25, della citata legge n. 178/2020 ha modificato l’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, aggiungendo dopo le parole “nascita del figlio” le seguenti: “, anche in caso di morte perinatale”. Pertanto, il primo periodo della citata lettera a) risulta così modificato: “Il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, anche in caso di morte perinatale, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di […]”.
Di conseguenza il congedo può essere fruito, sempre entro i 5 mesi successivi alla nascita del figlio, anche nel caso di:
Dalla tutela restano pertanto esclusi i padri i cui figli (nati, adottati o affidati) siano deceduti successivamente al decimo giorno di vita (il giorno della nascita è compreso nel computo).
Rimane fermo che, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno 2020, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a soli sette giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2021.
Fonte: Inps