Con sentenza del 9 marzo 2021 (causa C-344/19) la Corte di Giustizia Europea ha affermato che un periodo di guardia o prontezza in regime di reperibilità costituisce, nella sua interezza, orario di lavoro soltanto qualora i vincoli imposti al lavoratore pregiudichino in modo assai significativo la sua facoltà di gestire, nel corso di tale periodo, il proprio tempo libero.
Fonte: Corte di Giustizia Europea
Corte-Europea-di-Giustizia-C-344-19-Reperibilità-orario-di-lavoro