La legge di conversione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ossia il 2 marzo 2021.
Con riferimento alle disposizioni in materia di lavoro e previdenza, di interesse per il settore, introdotte dalla suddetta legge, si segnala in primo luogo il differimento al 31 marzo 2021 dei termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale correlati all’emergenza Covid-19 e dei termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31 dicembre 2020 (comma 10-bis dell’art. 11).
La predetta disposizione si applica nel limite di spesa di 3,2 milioni di euro per l’anno 2021, il cui monitoraggio è affidato all’INPS.
Inoltre, la legge di conversione ha modificato l’art. 19, estendendo al 30 aprile 2021 (rispetto alla data originariamente prevista del 31 marzo 2021) la proroga del termine di vigenza delle disposizioni elencate nell’Allegato I. Tale termine viene così allineato a quello di cessazione dello stato di emergenza, fissato al 30 aprile 2021.
Si ricorda che il suddetto Allegato I riporta, tra le altre, le seguenti norme :
- lavoro agile, in assenza di accordi individuali, di cui all’art. 90, comma 3 e 4 della L. n. 34/2020 (punto 29);
- produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni (punto 7);
- per tutti i lavoratori e i volontari che, nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio. Gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio (punto 8);
- sorveglianza sanitaria eccezionale, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità (punto 13).
Sono invariate le restanti disposizioni di interesse introdotte, a decorrere dal 31 dicembre 2020, dal D.L. n. 183/20