• cerca Stampa Area Riservata
logoancelogoancelogoancelogoance
  • Chi siamo
    • ANCE Reggio Calabria
    • Il Presidente e gli Organi
    • Gruppo Giovani
    • Il Regolamento
  • Servizi
  • News
    • Circolari
    • Bandi
    • Tabelle retributive e Indici
    • Eventi
  • Contatti
  • Cerca
  • HTML personalizzato
Circolari, Pareri e Sentenze

Bandi di gara e Composizione Commissione giudicatrice: la nomina dei commissari può essere contestata?

17 Novembre 2020
Categories
  • Circolari
  • Pareri e Sentenze
Tags
facebook sharing buttontwitter sharing buttonlinkedin sharing buttonemail sharing button whatsapp sharing button
image_paperclip Allegati
image_pdfStampa

Il fatto

La questione parte dal bando di gara assegnato ad una società e a cui l’attuale ricorrente, precedente gestore del servizio, aveva proposto ricorso rigettato in primo grado e proponendone uno nuovo al Consiglio di Stato puntando sulla commissione di gara ritenuta “non idonea” a svolgere quella funzione.

Commissioni, cosa dice la normativa

Il D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) non contiene indicazioni su un regolamento da adottare per la nomina dei commissari, sia nel caso si dovesse trattare di commissari interni, quindi dipendenti interni della stazione appaltante, che esterni. E non è ancora possibile adottare lo strumento “dell’albo”, perché non ancora approvato. Infatti, la giurisprudenza parla chiaro: “Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78 del Codice dei contratti, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”. La commissione di gara deve essere costituita, scrive il Consiglio di Stato “secondo regole di trasparenza e competenza, anche per il caso di nomina di componenti interni”.

Disciplinare, trasparenza ed esperienza

Nel caso specifico, rileva il Consiglio di Stato, il disciplinare prevedeva prima dell’inizio della fase di valutazione la nomina della commissione. E questo, per i giudici, “garantisce la trasparenza della scelta”. E non si può contestare la nomina di alcuni soggetti ritenuti non all’altezza di valutare nel caso specifico, su questa gara. Secondo il Consiglio di Stato, “le censure dell’appellante sono dirette a delegittimare l’operato della Commissione al fine di sindacarne il giudizio tecnico, ma, a riguardo, deve richiamarsi il costante orientamento, alla luce del quale “la valutazione delle offerte nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciutale; per cui, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica, di norma devono ritenersi inammissibili le censure che impongono il merito di valutazioni per loro natura opinabili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutorio”. Per questo l’appello va respinto e viene confermata la sentenza di primo grado.

sentenza-cds-04.11.2020-6818

Share
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Privacy
Cookie Policy
Social Media Policy
Lavora con noi
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Questo sito utilizza cookie
Utilizziamo cookie tecnici necessari al funzionamento del sito e, previo consenso, cookie di statistica, funzionali e di marketing per analizzare il traffico e mostrarti contenuti in linea con le tue preferenze.

Impostazioni cookie

Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.

Necessari
Necessari per il corretto funzionamento del sito e l’erogazione dei servizi richiesti (es. autenticazione area riservata, sicurezza).
Sempre attivi
Statistici
Ci aiutano a capire come viene utilizzato il sito e a migliorarne i contenuti (es. Google Analytics 4 tramite Site Kit).
Marketing
Utilizzati per mostrarti contenuti e annunci personalizzati e per integrazioni con social e video (es. YouTube, Facebook, Instagram).
Funzionali
Permettono funzionalità avanzate e alcune integrazioni esterne (es. mappe, reCAPTCHA, contenuti embedded non strettamente necessari).
Ance Reggio CalabriaLogo Header Menu
  • Chi siamo
    • ANCE Reggio Calabria
    • Il Presidente e gli Organi
    • Gruppo Giovani
    • Il Regolamento
  • Servizi
  • News
    • Circolari
    • Bandi
    • Tabelle retributive e Indici
    • Eventi
  • Contatti


  • Contatti

    Area Riservata