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Circolari, Sicurezza sul Lavoro

Adeguamento luoghi di lavoro, il bonus anti Covid-19 non si applica a tutti i lavori

16 Novembre 2020
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Il credito di imposta per l’adeguamento dei luoghi di lavoro, in chiave anti Coronavirus, non agevola tutti gli interventi edilizi. Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate con la risposta 545/2020.

Bonus adeguamento luoghi di lavoro, il caso

Il proprietario di un locale intendeva realizzare una serie di lavori, tra cui l’adeguamento di un porticato esterno per renderlo utilizzabile in inverno, la realizzazione di un locale seminterrato da utilizzare come deposito, accessibile ai fornitori che così non sarebbero entrati in contatto con il personale, la realizzazione di un percorso interno protetto, la realizzazione di una zona esterna coperta, dotata di arredi sanificabili. L’aumento delle superfici disponibili avrebbe consentito un maggiore distanziamento, come richiesto dalle norme per contrastare l’epidemia da Coronavirus.

Secondo il proprietario, gli interventi avrebbero consentito il rispetto delle prescrizioni sanitarie e avrebbero potuto quindi beneficiare del credito di imposta del 60% introdotto dall’articolo 120 del Decreto Rilancio (L. 77/2020).

Bonus adeguamento luoghi di lavoro, gli interventi agevolati

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il Decreto Rilancio ha introdotto un credito di imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80mila euro, destinato ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.

Il credito di imposta spetta per gli interventi necessari al contenimento dell’epidemia, tra cui rientrano espressamente gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza. Sono compresi gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica.

L’Agenzia ha aggiunto che il credito di imposta agevola anche gli investimenti connessi ad attività innovative, tra cui quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura.

L’Agenzia ha inoltre ricordato che il credito di imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione o, in alternativa, ceduto entro il 31 dicembre 2021.

Per quanto riguarda gli interventi agevolabili, l’Agenzia ha spiegato che con la Circolare 20/E/2020 è stato già spiegato che il credito di imposta spetta solo agli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 e prescritti da disposizioni normative o dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.

Trattandosi di lavori ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa, l’Agenzia delle Entrate ha negato il credito di imposta agli interventi proposti dal proprietario del locale.

risposta n.545
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