Si informa che la CNCE ha trasmesso, con la comunicazione n. 749/2020, le allegate FAQ in tema di rateizzazioni.
In particolare, con le suddette FAQ, sono stati forniti chiarimenti, alla luce delle richieste pervenute alla CNCE, in merito alle disposizioni contenute nel Verbale di Accordo del 10 settembre 2020 e nel relativo Addendum.
Come già chiarito nella circolare n. 747/2020, è stato ribadito che, al fine della corretta applicazione degli intervalli temporali tra una rateizzazione e l’altra (almeno 12 mesi dopo le prime due rateizzazioni), non si terrà conto delle rateizzazioni già concesse e concluse positivamente presso la medesima Cassa, alla data del 10 settembre 2020. Si terrà conto, invece, della eventuale rateizzazione in corso a quella data.
Sono state, inoltre, fornite indicazioni in merito alle modalità con le quali irregolarità emerse dalla verifica in BNI possano essere ricollegate a eventuali rateizzazioni non concluse positivamente presso altre Casse Edili. Sul punto è stato chiarito che, qualora dovesse emergere, dalla verifica in BNI, l’irregolarità dell’impresa rispetto ad una Cassa Edile/Edilcassa, la Cassa procedente prenderà contatto con quest’ultima per appurare che si tratti di rateizzazione non conclusa positivamente.
E’ stato, poi, chiarito che:
In merito, poi, alle voci che costituiscono il debito contributivo che l’impresa dovrà riconoscere all’atto della richiesta della rateizzazione è stato precisato che si tratta del totale di accantonamenti e contributi, risultante dalle denunce, sul quale la Cassa andrà ad aggiungere gli interessi di mora e le eventuali spese.
Con riferimento alla garanzia cambiaria di cui al punto 1, lett. f) è stato chiarito che si tratta del vaglia cambiario. E’ stato, poi, ribadito quanto già comunicato con la comunicazione CNCE n. 741 del 1 ottobre 2020, in merito alla possibilità di prevedere tante cambiali quante sono le rate, ferma restando la possibilità di acquisire un’unica cambiale per l’ammontare del debito complessivo, tenendo presente le specificità tecnico/giuridiche del caso.
Chiarito, infine, che qualora non vi sia correttezza nelle denunce e nei versamenti durante il periodo di rateizzazione l’impresa potrà richiedere nuovamente una rateizzazione solo dopo aver sanato la posizione debitoria per la quale si è determinata la decadenza dal beneficio.
[1] punto 1, lett. k del Regolamento