Con lettera circolare n. 35 del 6 novembre 2020, CNCE e Sanedil hanno aggiornato le FAQ relative all’operatività del Fondo sanitario nazionale.
Sono così sostituite le FAQ trasmesse con lettera circolare n. 33 del 26 ottobre 2020, rispetto alle quali si rileva:
Si segnala, in particolare, la FAQ n. 19 (Cosa si intende per “periodo di copertura” che deve essere inserito dalla Cassa Edile/EdilCassa per il lavoratore?), con cui è stato chiarito che la locuzione “periodo di copertura” si riferisce al periodo assicurativo, della durata di un mese (es. 1 ottobre – 31 ottobre), subordinato alla verifica della regolarità contributiva aziendale, in cui l’iscritto è legittimato a richiedere una prestazione sanitaria, eseguibile anche nel mese successivo. Viene riportato l’esempio di una richiesta di prestazione in rete presentata (a sportello, posta elettronica o posta R.R.) il 30 ottobre 2020, per una visita specialistica del 14 novembre 2020; la Cassa Edile deve verificare la contribuzione relativa al periodo di competenza del terzo mese antecedente a quello in cui l’iscritto richiede la prestazione sanitaria (regolarità contributiva del mese di luglio 2020) e quindi, accertata la regolarità, comunicare ad Unisalute la copertura del lavoratore per i mesi di ottobre e novembre 2020.
Inoltre, con la FAQ n. 21, viene chiarito il criterio di calcolo dei periodi aggiuntivi di copertura sanitaria in caso di disoccupazione, corrispondenti a 60 giorni per il piano Base e a 90 giorni per il piano Plus. Tali periodi devono essere conteggiati su base mensile, ossia più 2 mesi di copertura per il piano BASE e più 3 mesi di copertura per il piano PLUS. A tal fine, le Casse Edili/EdilCasse aggiungeranno, successivamente al mese in cui è avvenuto il licenziamento, le suddette mensilità ulteriori di copertura sanitaria.