Con ordinanza n. 24145 del 30 ottobre 2020, la Corte di Cassazione ha affermato che in caso di cessione di azienda, il lavoratore ha diritto a conservare l’elemento distinto della retribuzione, se ciò è previsto dal proprio contratto individuale.
La Corte ricorda che “l’art. 2112 c.c. assicura a favore dei dipendenti dell’imprenditore che trasferisce l’azienda o un suo ramo la garanzia della conservazione di tutti i diritti derivanti dal rapporto lavorativo con l’impresa cedente e mira alla tutela dei crediti già maturati dal lavoratore ed al rispetto dei trattamenti in vigore”. “Il compenso forfettario della prestazione resa oltre l’orario normale di lavoro accordato al lavoratore per lungo tempo, ove non sia correlato all’entità presumibile della prestazione straordinaria resa, costituisce attribuzione patrimoniale che, con il tempo, assume funzione diversa da quella originaria, tipica del compenso dello straordinario, e diviene un superminimo che fa parte della retribuzione ordinaria e non è riducibile unilateralmente dal datore di lavoro”.