Con ordinanza n. 23615 del 27 ottobre 2020, la Corte di Cassazione ha affermato che laddove l’attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro, è sufficiente che in capo all’appaltatore sussista una effettiva gestione dei dipendenti, ciò è sufficiente per giustificare la genuinità dell’appalto, pur se vengono utilizzati strumenti di proprietà del committente.