L’INPS, con il messaggio n. 3882 del 23 ottobre 2020, fornisce ulteriori chiarimenti circa la ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
L’articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha introdotto la possibilità di beneficiare della seguente modulazione dell’adempimento:
Resta confermato che l’INPS non darà luogo al rimborso di quanto già versato.
In merito alla presentazione dell’istanza di sospensione del versamento dei contributi in oggetto, utile anche ai fini dell’avvio della rateizzazione secondo le modalità di cui all’articolo 97 citato, con il messaggio n. 3331 del 14 settembre 2020 è stato prorogato il termine di presentazione dal 16 settembre 2020, originariamente previsto, al 30 settembre 2020, termine poi ulteriormente differito al 30 ottobre 2020.
In relazione a tale differimento, da considerare come termine ultimo entro il quale presentare l’istanza sopra citata, con il presente messaggio si forniscono indicazioni che integrano quelle contenute nel messaggio n. 3274/2020, relativamente al versamento del primo 50% delle somme oggetto di sospensione, avuto riguardo alla previsione normativa che ha fissato al 16 settembre 2020 il termine per la ripresa dei versamenti sospesi:
Gestione Aziende con dipendenti e Gestione separata committenti
Per i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione nella Gestione Aziende con dipendenti e per i committenti della Gestione separata valgono altresì le seguenti indicazioni:
Aziende assuntrici di manodopera agricola
Per i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione agricola unificata si evidenzia che l’istanza per la sospensione dei contributi di cui al presente messaggio deve essere presentata esclusivamente per l’attribuzione del codice 7Q – “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art 62, comma 2”. Si ricorda che l’istanza di sospensione è disponibile nelle “Domande telematiche” del Cassetto previdenziale Aziende agricole e che il codice 7H – “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 D.L. n. 9/2020, art. 5” e il codice 7L – “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’art. 61 comma 2 del D.L. 18/2020” sono stati attribuiti a livello centrale.
Infine, si precisa che la possibilità di presentare domanda di dilazione amministrativa dei debiti contributivi in fase amministrativa interessati dalla sospensione dei versamenti riguarda la generalità dei contribuenti, indipendentemente dalla Gestione previdenziale di appartenenza.
Con successivo messaggio l’INPS fornirà indicazioni per il versamento del rimanente 50% dei contributi sospesi fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.