Con la circolare n. 122 del 22 ottobre 2020 l’Inps illustra caratteristiche e condizioni dell’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate (c.d. Decontribuzione Sud) e fornisce le indicazioni operative per la sua fruizione.
Ricordiamo che la misura è stata introdotta dall’art. 27 c. 1 del D.L. n. 104/20, al fine di “contenere gli effetti straordinari sull’occupazione determinati dall’epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali”.
L’agevolazione consiste in un esonero dal versamento dei contributi, pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi spettanti all’INAIL. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Secondo il dettato dell’art. 27, l’esonero è riconosciuto, per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, “con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale”.
L’esonero è concesso, previa autorizzazione della Commissione europea, nel rispetto delle condizioni del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863).
Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico.
Per quanto riguarda l’ambito territoriale di applicazione, l’agevolazione spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
Per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori.
E’ prevista una specifica procedura per garantire la legittima fruizione dell’agevolazione da parte del datore di lavoro, avente sede legale in una regione diversa da quelle di cui sopra, con riferimento a rapporti di lavoro subordinato la cui prestazione si svolge in una unità operativa ubicata nelle suddette regioni. Nello specifico, a seguito di apposita richiesta da parte del datore di lavoro, la struttura territoriale Inps competente verifica, consultando le comunicazioni obbligatorie, che la prestazione lavorativa si svolga in una sede di lavoro ubicata in una regione ammessa e che la predetta sede risulti regolarmente associata al datore di lavoro e registrata all’interno dell’apposita sezione del “Fascicolo elettronico aziendale”. All’esito positivo di tale verifica, la sede territoriale Inps attribuisce alla matricola aziendale il codice di autorizzazione “0L” con data inizio validità 1° ottobre 2020 e fine validità al 31 dicembre 2020. Il predetto codice individua il “Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno”.
La misura dell’esonero è pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (esclusi premi e contributi Inail), senza limite di importo.
In ogni caso, dalla base di calcolo dell’esonero devono essere escluse le contribuzioni che in via generale non sono oggetto di sgravio.[1]
L’agevolazione si applica per un periodo fisso e predeterminato (dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020). Tale periodo può essere sospeso esclusivamente nel caso di congedo di maternità (astensione obbligatoria), con il conseguente differimento temporale del periodo di fruizione.
L’esonero spetta per tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, purché sussista il requisito geografico sopra indicato. Pertanto, questa agevolazione non ha natura di incentivo all’assunzione e quindi non è soggetta all’applicazione dei relativi principi generali, di cui all’art. 31 del d. lgs. n. 150/15.
Trovano invece applicazione le condizioni previste per la fruizione dei benefici contributivi, di cui all’art. 1 c. 1175 della legge n. 296/06.[2]
La Decontribuzione Sud, qui illustrata, è rivolta a una specifica platea di destinatari (datori di lavoro che operano in aree svantaggiate) e si configura quindi come misura selettiva che, in quanto tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea. In proposito, l’Inps comunica che il Ministero del Lavoro ha notificato alla Commissione europea, in data 30 settembre 2020, il regime di aiuti di Stato e che lo stesso è stato approvato con decisione C (2020) 6959 final del 6 ottobre 2020.
L’Inps provvederà a registrare la misura, dopo la concessione, nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
L’art. 27 del D.L. 104/20 specifica, inoltre, che l’agevolazione è concessa nel rispetto delle condizioni del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863)”.
Al riguardo, l’Inps richiama quanto previsto nella sezione 3.1 della citata Comunicazione (e successive modificazioni), ricordando che la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:
Trova inoltre applicazione, per i casi ivi previsti, l’art. 53 del D.L. n. 34/20 (Decreto Rilancio), recante “Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati”.[4]
Per quanto riguarda il coordinamento con altri incentivi, la Decontribuzione Sud, in ragione dell’entità della misura di sgravio (30%), risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
La cumulabilità vale sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo[5] che con riferimento agli incentivi di tipo economico[6].
Infine, per l’illustrazione delle modalità di esposizione nel flusso Uniemens dei dati relativi alla fruizione dell’agevolazione, si rinvia direttamente alla circolare qui esaminata (paragrafo 7).
[1] L’Inps ricorda che, in particolare, non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
[2] Tali condizioni sono:
[3] La nozione di “impresa in difficoltà” deve essere intesa ai sensi del diritto comunitario.
[4] I soggetti beneficiari di agevolazioni di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, e per i quali non sarebbe possibile richiedere la concessione di nuovi aiuti in assenza di restituzione dei primi (c.d. Clausola Deggendorf), in ragione delle condizioni straordinarie determinate dall’epidemia “accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, ‘Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19’, e successive modificazioni, al netto dell’importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell’erogazione”.
[5] L’Inps cita, a titolo esemplificativo, l’incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi e di donne svantaggiate, ex art. 4 commi da 8 a 11 della legge n. 92/12, o l’esonero strutturale per assunzione a tempo indeterminato di giovani, ex art. 1 commi da 100 a 108, e 113 e 114, della legge n. 205/17.
[6] L’Istituto elenca, sempre a titolo esemplificativo, l’incentivo all’assunzione di disabili, ex art. 13 della legge n. 68/99, o l’incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI, ex art. 2 comma 10-bis della legge n. 92/12.