Appalti e costo del lavoro, il caso
I giudici sono stati chiamati a pronunciarsi su una gara di appalto per la manutenzione degli edifici comunali adibiti ad uso uffici, sedi museali, assistenziali e bagni pubblici.
Una delle imprese partecipanti era stata esclusa sulla base della relazione del Responsabile unico del procedimento (RUP) che aveva giudicato “anormalmente bassa” l’offerta presentata e chiesto ulteriori giustificazioni sul basso livello dei prezzi proposti.
In particolare, il numero di ore di manodopera indicate nell’offerta tecnica non corrispondeva a quello contenuto nell’offerta economica. Nell’offerta tecnica erano presenti 34.800 ore e nell’offerta economica solo 26.900 ore.
Le ore da affidare in subappalto non erano state giustificate né erano stati indicati i relativi oneri di sicurezza aziendale.
Appalti, vanno indicati tutti i costi del lavoro
Dall’esclusione era nato un contenzioso tra il Comune e l’impresa esclusa. I giudici, sulla base delle informazioni raccolte, hanno dato ragione al Comune e confermato l’esclusione.
Secondo il Tar, la mancata corrispondenza tra offerta tecnica ed economica vìola l’articolo 95, comma 10 del Codice Appalti, in base al quale la Stazione Appaltante, prima dell’aggiudicazione, deve verificare i costi della manodopera.
I giudici hanno spiegato che il concorrente, dopo aver indicato nella propria offerta economica i costi della manodopera affidata al personale interno, avrebbe dovuto riportare nel quadro riepilogativo generale tutte le informazioni relative alla manodopera subappaltata.
Il Tar ha concluso ricordando che, anche in altre pronunce precedenti, è stato spiegato che “il concorrente che intenda avvalersi del subappalto ha l’onere di rendere puntualmente edotta l’amministrazione dell’effettivo costo del personale fornitogli dal subappaltatore, al fine di consentirle un effettivo controllo della sostenibilità economica dell’offerta”.