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Circolari, Fiscalità

Decreto Rilancio e Contributo a fondo perduto: dall’Agenzia delle Entrate chiarimenti sulla determinazione del contributo

14 Ottobre 2020
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Contributo a fondo perduto con il decreto rilancio e i dubbi su chi risiede in comuni già in stato di emergenza. E’ possibile ottenere il beneficio se un comune si trovava già in una situazione di emergenza (dichiarata entro il 31 gennaio 2020) non avendo i requisiti del Decreto Rilancio?

A rispondere a questa domanda ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 449 del 6 ottobre 2020 in riferimento ad un quesito posto da un contribuente.

Il quesito

Una società ha fatto richiesta di contributo a fondo perduto approfittando del Decreto Rilancio varato dal Governo. Ha il domicilio fiscale in un comune che si trovava già in uno stato di emergenza per eventi calamitosi. Ma la società fa rinuncia al contributo perché il comune in cui ha il domicilio fiscale non risulta inserito nell’elenco dei comuni che si trovavano in emergenza per eventi calamitosi prima dell’avvento dell’emergenza sanitaria da coronavirus. Chiede, dunque, se può ripresentare domanda, visto che gli elenchi dei comuni in emergenza vengono aggiornati sistematicamente.

Il Decreto Rilancio e il contributo a fondo perduto

Il Decreto Rilancio è stato varato dal Governo nazionale il 19 maggio del 2020 a seguito dell’emergenza sanitaria causata dal coronavirus. Con il Decreto è stato introdotto un apposito contributo a fondo perduto, che viene erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate, destinato ad alcuni soggetti “colpiti” dalla crisi economica derivante proprio dall’emergenza sanitaria. Il contributo, come si legge nell’articolo 25 del Decreto, è destinato “a soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva, specificati nel testo unico delle imposte sui redditi”. Il contributo non è previsto per i lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Come si può accedere al contributo

Lo stesso Decreto, sempre all’articolo 25, individua le condizioni necessarie per accedere al fondo perduto. Rispetto al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (quindi 1 gennaio 2019-31 dicembre 2019 per i soggetti il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare), “l’ammontare dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, o i compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni, non devono essere superiori a 5 milioni di euro”. Inoltre “l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019”.

Fondo perduto e stato di emergenza

Con un’apposita circolare, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito una volta per tutte la questione relativa ai comuni colpiti da stato di emergenza ancora “attiva” al momento della dichiarazione dell’emergenza sanitaria Covid-19. L’Agenzia stabilisce che possono fruire del contributo a fondo perduto “anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi, i soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19”. E’ necessario, però, avere il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da un evento calamitoso; gli stati di emergenza dovevano essere erano ancora in atto, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020); tale domicilio fiscale o la sede operativa fiscale fosse stabilito in tali luoghi, a far data dall’insorgenza dell’originario calamitoso evento. La lista che ha fornito il Governo, dei comuni in stato di emergenza è “indicativa e non esaustiva”. Per questo è necessario che il soggetto che deve fare richiesta abbia la certezza che il proprio comune sia in stato di emergenza per eventi calamitosi. Solo in questo caso potrà ottenere il contributo Covid-19.

risposta-agentr-06.10.2020-449

 

 

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