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Circolari, Fiscalità

Perizie giurate, asseverate, allegati e imposta di bollo: nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

12 Ottobre 2020
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Perizie giurate, perizie asseverate e imposta di bollo. Il “nodo” viene sciolto dall’Agenzia delle Entrate. Una società, che opera principalmente per la gestione e il controllo di fondi e istruttoria per la concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, strumenti di carattere finanziario ed ogni altro tipo di beneficio regionale, nazionale e comunitario alle imprese e agli enti pubblici, pone un quesito interessante.

Rendiconti, perizie asseverate e consulenti

Se il beneficiario di un contributo decide di avvalersi di un revisore per la rendicontazione, deve necessariamente affidargli un incarico secondo un modello stabilito dalla Regione. Revisore che, dunque, avrà il compito di verificare le spese che il beneficiario del contributo deve rendicontare per ottenere i rimborsi. Il revisore ha il dovere di dimostrare che le spese siano state eseguite nei termini corretti e che siano tutte spese approvate dal disciplinare del contributo richiesto e ottenuto. Oltre alla conferma sia dei termini del contratto sottoscritto che della presenza dei documenti contabili giustificativi.

Perizia giurata o asseverata?

La rendicontazione amministrativo-contabile dell’attività del beneficiario del contributo, può essere verificata “da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica ed una attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità”. Ma, aggiunge la società, “il processo di controllo (…) è stato recentemente semplificato con l’introduzione della possibilità, da parte dei beneficiari dei contributi, di presentare una “perizia asseverata” al posto della perizia giurata”. A questo punto nasce il dubbio sull’imposta di bollo. Poiché la disciplina dell’imposta di bollo prevede la corresponsione del tributo per la perizia giurata, come ci si deve comportare ai fini dell’imposta in parola da riservare alla perizia asseverata?

Da asseverata a giurata

L’Agenzia delle Entrate segnala una importante modifica alla legge regionale del 3 marzo 2020. Nell’articolo 16, infatti, con riferimento all’attestazione dei requisiti da parte delle imprese, le parole “in forma giurata” sono state sostituite con “in forma asseverata”. Si legge nello specifico: “I bandi regionali possono prevedere che le imprese attestino la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte. La verifica dei requisiti (…) è effettuata mediante un’attestazione e una relazione tecnica rilasciate in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità, da parte di un professionista iscritto nel registro dei revisori legali”. La perizia asseverata è una semplice scrittura contenente dichiarazioni, mentre una perizia giurata è un vero e proprio atto pubblico. Con il primo atto, in pratica, il perito scrive un documento contenenti elementi confermati sotto la propria responsabilità.

Perizia asseverata e imposta di bollo

Sono soggetti al calcolo dell’imposta “Tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori; liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori contabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti in genere”. Si parla dunque di documenti redatti da “professionisti”, ossia da persone che sono abilitate a svolgere determinate attività professionali e che quindi hanno determinate conoscenze dell’argomento in questione. Una cosa da non sottovalutare e che fa comprendere al meglio il caso in questione. Visto che si parla di documenti contabili e il riepilogo delle spese rendicontate. Si tratta quindi di documenti redatti da un consulente esperto in materia. Quindi appare chiaro che la questione rientra tra gli “altri lavori contabili dei (…) professionisti in genere”. E quindi la perizia asseverata è soggetta all’imposta di bollo.

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