Con ordinanza n. 20913 del 30 settembre 2020, la Corte di Cassazione ha affermato che “la transazione contenuta nella conciliazione giudiziale che ha posto fine alla lite a suo tempo promossa dal ricorrente è sottratta, in quanto perfezionatasi in giudizio, al regime della impugnabilità di cui all’art. 2113 c.c., mentre rimangono esperibili le normali azioni di nullità e di annullamento dei contratti, rispetto ai quali l’intervento del giudice non può esplicare alcuna efficacia sanante od impeditiva.“.
La sentenza come ben si può capire, pur se riguardante la conciliazione in giudizio, coinvolge, come principio giuridico, anche le conciliazioni che avvengono nelle c.d. “sedi protette” (commissione provinciale di conciliazione istituita presso ogni Ispettorato territoriale del Lavoro, sede sindacale, organi di certificazione dei contratti), ai sensi degli articoli 410 e 411 cpc, nonché quelle che avvengono in sede monocratica ex art. 11 del decreto legislativo n. 124/2004.
CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 20913 DEL 30 SETTEMBRE 2020 (PDF)