Gli interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica, agevolati con il Superbonus, normalmente non possono essere realizzati sugli immobili irregolari dal punto di vista urbanistico. Ci sono però delle eccezioni.
La spiegazione a questo e ad altri dubbi è contenuta nelle Faq messe a disposizione dal sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Alessio Villarosa. I contenuti delle risposte mettono insieme le domande raccolte negli ultimi giorni.
La regola generale vuole che non si possano applicare incentivi se manca la conformità edilizia e urbanistica. Di conseguenza, gli edifici con abusi edilizi non sanati sono esclusi dal superbonus 110%.
Tuttavia, se le discordanze tra progetto e opera realizzata sono minime, non si perde la possibilità di ottenere il Superbonus. Ma quando una discordanza può essere considerata minima? La risposta è contenuta nell’articolo 34 del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001), modificato dal DL Semplificazioni (L.120/2020), in base al quale il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2% delle misure previste nel titolo abilitativo. Oltre questa soglia di tolleranza, quindi, si perde il diritto di richiedere il Superbonus.
Per sapere se un immobile è in regola, si legge nelle Faq, si può acquisire il certificato di conformità urbanistica, che attesta la corrispondenza tra lo stato di fatto dell’immobile e il titolo edilizio con cui è stato realizzato. In caso di irregolarità, il certificato consente di quantificare l’entità dell’abuso. E se, invece, un immobile è stato costruito in un’epoca in cui il titolo abilitativo non era obbligatorio? In tal caso, bisogna rifarsi allo stato legittimo degli immobili, novità introdotta nell’articolo 9 del Testo Unico dell’Edilizia dal DL Semplificazioni. Lo stato legittimo è “quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza. A tali documenti va aggiunto il titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio sull’immobile o sull’unità immobiliare, integrato con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali”.