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Circolari, Pareri e Sentenze

Pergotenda retrattile, serve il permesso di costruire?

2 Ottobre 2020
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L’installazione di una pergotenda retrattile è un intervento di edilizia libera, ma in certi casi può richiedere il permesso di costruire. Lo ha spiegato il Tar Umbria con la sentenza 310/2020.

Pergotenda, il caso

Il caso riguarda un contenzioso sorto tra il gestore di un ristorante e il Comune per l’installazione di una pergotenda retrattile telonata e delle pompe di calore installate nel terrazzo di pertinenza del ristorante.

Secondo il gestore, si trattava di un intervento di edilizia libera che non richiedeva alcun titolo abilitativo.
Di parere opposto il Comune, che sosteneva di essere di fronte alla creazione di un nuovo locale “suscettibile di autonomo utilizzo”, che avendo un impatto volumetrico, incidente in modo permanente e non precario sull’assetto edilizio del territorio, richiedeva il permesso di costruire. Per questo motivo, il Comune aveva ordinato la rimozione della pergotenda e il ripristino dello stato dei luoghi.

Pergotenda, quando si deve richiedere il permesso di costruire

I giudici hanno accertato che la pergotenda era stata realizzata ad unica falda, con altezze variabili da circa 3,10 metri in gronda ai circa 3,85 metri al colmo. I tre lati verticali liberi erano inoltre stati coperti con teli in pvc retrattili, sorretti da una struttura in acciaio e alluminio ancorata tramite staffe al solaio ed agli elementi verticali in muratura perimetrali del terrazzo. Erano state infine installate due porte d’uscita di sicurezza con maniglione antipanico, impianti di illuminazione tramite piantane e di condizionamento tramite splitter.

Si tratta di elementi che il Tar ha giudicato incompatibili con l’attività di edilizia libera. I giudici non hanno dato importanza al carattere retrattile della pergotenda né al carattere pertinenziale della terrazza.

Il Tar, dopo aver accertato l’utilizzo non precario e stagionale della struttura, ha dato quindi ragione al Comune e respinto il ricorso del gestore contro l’ordine di demolizione.

sentenza 310

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