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Circolari, Fiscalità

Ecobonus: dall’Agenzia delle Entrate chiarimenti sulla cessione del credito a più fornitori

2 Ottobre 2020
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Nel caso in cui i lavori edilizi che accedono alle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica (c.d. ecobonus) siano stati effettuati da più fornitori, è possibile optare per la cessione del credito solo ad uno di loro?

Ecobonus e cessione del credito: la domanda all’Agenzia delle Entrate

Si premette che il caso trattato dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 425 dell’1 ottobre 2020 riguarda un intervento realizzato e saldato prima dell’1 luglio 2020 e, quindi, precedente le nuove possibilità di sconto in fattura e cessione del credito previste dall’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Nel caso di specie, il contribuente istante è il titolare di una ditta che ha effettuato dei lavori unitamente ad un secondo fornitore. Successivamente, il contribuente ha deciso di optare per la cessione del credito e l’istante si è reso disponibile a rilevarla interamente, considerato che l’altro fornitore non si era reso disponibile ad acquistare la sua parte pro-quota del credito.

Tanto premesso, il titolare della ditta chiede di sapere se ciascun fornitore può essere cessionario solo della quota parte del credito corrispondente alla prestazione erogata o può acquisire anche la quota di credito spettante all’altro fornitore, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non sia interessato ad acquisire il credito.

Ecobonus e cessione del credito: i presupposti normativi

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 14 del D.L. n. 63/2013 prevede al comma 2-sexies che:

“Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al medesimo articolo 14, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari, diversi da quelli indicati al comma 2-ter, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari“.

Tale possibilità di cedere il credito, originariamente circoscritta ai soli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali è stata estesa, a partire dall’1 gennaio 2018 a tutti gli interventi di riqualificazione energetica, quindi anche a quelli fatti sulle singole unità immobiliari.

Con la circolare del 18 maggio 2018, n. 11/E, nonché con la circolare del 23 luglio 2018, n. 17/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’ambito applicativo della cessione del credito. In particolare, la circolare n. 11/E ha individuato i seguenti soggetti in favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito:

  • fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili;
  • altri soggetti privati, per tali intendendosi, oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata (società ed enti);
  • banche e intermediari finanziari nelle sole ipotesi di cessione del credito effettuate dai soggetti che ricadono nella no tax area.

Le modalità attuative della cessione del credito sono state definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 28 agosto 2017, prot. n 165110 e con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 18 aprile 2019, prot. n. 100372, relativamente alla cessione del credito con interventi su singole unità immobiliari. Nel provvedimento prot. 100372 è stato stabilito che “in presenza di diversi fornitori, la detrazione cedibile è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo di imposta nei confronti di ciascun fornitore“.

Ecobonus e cessione del credito: la risposta dell’Agenzia delle Entrate

In definitiva, rispondendo al quesito del contribuente, è possibile acquisire a titolo di cessione l’intero ammontare delle detrazioni fiscali c.d. Ecobonus maturate dal cedente, a nulla rilevando la circostanza che parte del credito acquisito è relativo ad interventi effettuati da altri fornitori che hanno rinunciato al credito.

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