L’accordo del 10 settembre 2020, che integra e modifica l’Avviso Comune del 28 ottobre 2010, introduce la sperimentazione dell’istituto della congruità nei lavori edili, sia pubblici che privati.
Tale istituto è stato considerato da tutte le parti sociali dell’edilizia strumento efficacie per l’emersione del lavoro irregolare e per la lotta al dumping contrattuale.
Le parti hanno anche concordato che la congruità debba essere accompagnata da fondamentali interventi normativi ad adiuvandum, nonché da misure premiali per le imprese regolari e congrue.
Gli indici di congruità del costo del lavoro della manodopera, individuati nella tabella, saranno oggetto di sperimentazione dal 1° ottobre prossimo, data di decorrenza connessa all’avvio del cantiere per i lavori privati e alla data di aggiudicazione per i lavori pubblici, per nove mesi. In tale arco di tempo, gli indici saranno oggetto di monitoraggio anche con riguardo alle mutate condizioni connesse all’evoluzione tecnologica.
Le imprese affidatarie dovranno comunicare alla Cassa Edile territorialmente competente il valore dell’opera, la committenza e il nominativo delle eventuali imprese edili impegnate nei lavori, nonché eventuali variazioni contrattuali dipendenti dalla committenza che incidano sulla congruità.
Con riguardo ai lavori privati, la congruità sarà applicata esclusivamente ai lavori di entità complessiva pari o superiore a 70.000 euro.
Alla CNCE l’incarico di predisporre un sistema informatico che possa dialogare con tutti i sistemi di denuncia telematica delle Casse Edili/Edilcasse, creando una sorta di contenitore nel quale far confluire tutte le ore denunciate nello specifico cantiere da parte di tutte le imprese edili che concorrono nei relativi lavori.
Fermo restando che per tutto il periodo di sperimentazione, ai fini della regolarità delle imprese, il non raggiungimento della congruità non produrrà alcun effetto, l’Accordo stabilisce che le imprese possano dimostrare la congruità anche attraverso documentazione comprovante costi non registrati in Cassa Edile, quali la fatturazione del lavoro autonomo, noli a caldo, etc.. L’impresa potrà anche avvalersi, nel confronto con la Cassa Edile, del supporto della propria Associazione datoriale.
E’ sussistente il requisito di congruità anche nell’ipotesi di uno scostamento non superiore al 5% del relativo indice di congruità, con giustificazione avallata dal Direttore dei lavori.
L’attestazione della regolarità sarà effettuata e rilasciata esclusivamente ad ultimazione dei lavori, ovvero in occasione dell’ultimo stato di avanzamento per i lavori pubblici e alla fine dell’opera per i lavori privati. Per questi ultimi, la congruità sarà ragguagliata al valore dell’appalto, sia di nuova costruzione che di ristrutturazione, come derivante dal contratto e risultante dalla fatturazione, sempreché, come sopra detto, di importo pari o superiore a 70.000 euro.
E’ demandata alle parti sociali e al Comitato della bilateralità ogni modifica che, a seguito della sperimentazione, si rendesse necessaria prima dell’operatività a regime, prevista per il 1° luglio prossimo, dell’istituto della congruità.
A decorrere dalla suddetta data, entrerà in vigore la specifica procedura di regolarizzazione per le imprese non congrue, anche attraverso lo strumento, per i lavori pubblici, dell’intervento sostitutivo. Laddove, invitate ad effettuare il pagamento della differenza tra quanto versato complessivamente in Cassa Edile e quanto derivante dall’applicazione della congruità, le imprese non ottemperassero né tantomeno rendessero giustificazioni ai sensi della normativa, le Casse Edili provvederanno ad inserirle nella BNI, secondo le consuete modalità previste per la procedura di irregolarità.
La Commissione paritetica congruità dovrà ora definire gli indici di congruità delle categorie OS pertinenti all’attività edile.