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Circolari, Fiscalità

Agenzia delle Entrate: Credito d’imposta anche per ditte individuali che si trasformano in società?

1 Ottobre 2020
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Se una ditta individuale si trasforma in società, può beneficiare del credito di imposta istituito con il Decreto Rilancio? La questione non è così scontata e ci pensa, come al solito, l’Agenzia delle Entrate a fare chiarezza e fugare i dubbi (Risposta 24 settembre 2020, n. 402).

Da ditta individuale a società

A chiedere di poter usufruire del credito di imposta previsto dal Decreto Rilancio è una società, da poco costituita, dopo aver fatto cessare la ditta individuale ed essere entrata in possesso dei beni e delle licenze. Il Decreto Rilancio prevede, tra i requisiti, la diminuzione del fatturato di almeno il 50 per cento rispetto a quello conseguito negli stessi mesi del periodo d’imposta precedente. A questo punto la neo-società ha chiesto la continuità aziendale con l’attività fatta lo scorso anno come ditta individuale.

Come funziona il credito di imposta nel Decreto Rilancio

Il credito d’imposta nel Decreto rilancio è stabilito in misura percentuale (60 per cento o 30 percento) in relazione ai canoni: di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo; e anche dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito è commisurato all’importo versato nel periodo di imposta 2020 con riferimento ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.

Per cosa si può usare il credito di imposta

Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione; nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa. In alternativa può essere ceduto al locatore o al concedente; ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Il caso della nuova società

“In relazione ai soggetti “aventi causa” di un’operazione di riorganizzazione aziendale perfezionata nel periodo […], si ritiene che occorre considerare gli effetti di tale evento, […] per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato”. Questo vuol dire, spiega l’Agenzia, che “a seguito di un’operazione di conferimento d’azienda o di cessioni di azienda, […] per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato, occorrerà considerare i valori riferibili all’azienda oggetto del trasferimento nel periodo di riferimento […]”. Stesso identico discorso vale per la questione relativa al credito di imposta. Nel caso specifico, “il calcolo della riduzione del fatturato deve essere effettuato confrontando l’ammontare del fatturato della società istante dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 rispetto al fatturato dell’azienda trasferita (ditta individuale) riferibile ai medesimi periodi dell’anno precedente”.

risposta-agentr-24.09.2020-402

 

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