Ok al Superbonus al 110% anche in caso di Sismabonus acquisti per l’acquirente di un immobile sito in zona sismica 1, 2 e 3, demolito e ricostruito e successivamente venduto da un’impresa di costruzione. Ammesso il bonus potenziato anche per gli interventi su immobili “collabenti” e per le seconde case. Confermata, inoltre, la possibilità di fruire dell’agevolazione anche per gli interventi su villette a schiera, purché funzionalmente indipendenti e dotate di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato[1] le FAQ sul Superbonus al 110% contenute nell’area tematica dedicata, raccogliendo alcune delle principali risposte ad interpello rese sul tema.
Tra i numerosi chiarimenti, si segnala la conferma che in caso di opzione per lo sconto sul corrispettivo, il fornitore, ove non faccia uno sconto corrispondente all’intera spesa sostenuta dal beneficiario, può applicare anche uno sconto parziale. In tal caso, sulla parte di spesa rimasta a suo carico, il contribuente potrà detrarre le spese restanti oppure cedere il credito corrispondente ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
E ancora, ammessa la possibilità di accedere al Superbonus per:
[1] ANCE “Superbonus al 110%, ok ai lavori sulla terza unità immobiliare se ne beneficia il locatario” – ID N.41630 del 21 settembre 2020.
[2] ANCE “Superbonus, ok per gli interventi sulle unità “collabenti” – ID N. 41494 dell’11 settembre 2020.
[3] ANCE “Superbonus e villette a schiera – I Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate” – ID N. 41547 del 16 settembre 2020.