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Circolari, Fiscalità

Superbonus 110%: i limiti di spesa per la sostituzione delle pompe di calore

29 Settembre 2020
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Superbonus 110%: i 3 interventi trainanti

Quando si parla di detrazioni fiscali in ambito edilizio, oggi non si può fare a meno di parlare delle nuove detrazioni fiscali del 110% previste per le spese sostenute dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per alcuni interventi di riqualificazione energetica e miglioramento sismico.

Entrando nel dettaglio, gli interventi cosiddetti trainanti che entrano direttamente in detrazione al 110% sono:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache (c.d. isolamento termico a cappotto) verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • Interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto o a pompa di calore;
  • interventi di rinforzo strutturale negli edifici che si trovano in zona a rischio sismico 1, 2 e 3.

Superbonus 110%: la sostituzione delle pompe di calore

Per quanto concerne la sostituzione delle pompe di calore, l’art. 1, lettere b) e c) del Decreto Rilancio ammettono a detrazione fiscale del 110% due tipologie di intervento:

  • interventi sulle parti comuni degli edifici;
  • interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Per ognuna di queste tipologie di intervento, sono previsti limiti di spesa differenti, vediamo quali.

Superbonus 110% e sostituzione delle pompe di calore: i limiti di spesa

Per quanto concerne gli interventi sulle parti comuni degli edifici, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Volendo fare due esempi, nel caso di un condominio con 8 unità immobiliari, il limite di spesa consentito sarà di 160.000 euro (20.000 euro x 8). Nel caso, invece, di un condominio con 9 unità immobiliari, il limite di spesa sarà di 135.000 euro (15.000 x 9).

In riferimento, invece, agli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, la detrazione massima è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

In questo caso, dunque, non si fa (chiaramente) alcun riferimento alle unità immobiliari ma unicamente all’edificio o all’unità immobiliare indipendente.

Superbonus 110% e sostituzione delle pompe di calore: unità immobiliare funzionalmente indipendente

Per quanto riguarda il concetto di unità immobiliare funzionalmente indipendente, recentemente l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 328 dell’8 settembre 2020, ha chiarito che tale “condizione” si riferisce al caso di unità immobiliare dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva.

La presenza, inoltre, di un accesso autonomo dall’esterno, presuppone, ad esempio, che “l’unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva“.

Le “unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari”, alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della indipendenza funzionale e dell’accesso autonomo dall’esterno, a nulla rilevando, a tal fine, che l’edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.

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