La detrazione fiscale prevista per gli interventi sulle facciate esterne degli edifici (c.d. Bonus Facciate) è ammessa anche per le spese sostenute per la rimozione della pavimentazione esistente, l’impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione, la rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e successiva tinteggiatura e la rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei frontalini dei balconi e successiva tinteggiatura?
Bonus Facciate: nuovo interpello all’Agenzia delle Entrate
A risolvere i dubbi interpretativi sulle spese che possono accedere alla detrazione fiscale del 90% istituita dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio per il 2020) per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate che ha fornito la risposta n. 411 del 25 settembre 2020.
Nel caso in esame, il contribuente ha rappresentato di voler procedere, insieme ad condomini, a lavori di restauro dell’edificio condominiale fruendo per le spese sostenute del “bonus facciate” e a tale scopo ha chiesto di sapere se tra le spese detraibili rientrano anche quelle per:
Bonus Facciate: i presupposti normativi
Per rispondere alla domanda del contribuente, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato i presupposti per la fruizione della detrazione fiscale, definiti dall’art. 1, commi da 219 a 224, della Legge di Bilancio per il 2020.
Ricordiamo innanzitutto che la detrazione fiscale del 90% può essere utilizzata per le spese documentate sostenute nell’anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
Bonus Facciate: le zone territoriali omogenee
In particolare, ecco le definizioni delle due zone territoriali omogenee:
Bonus facciate 2020: i beneficiari
Come chiarito nella guida fiscale e nella circolare attuativa 14 febbraio 2020, n. 2/E predisposte dall’Agenzia delle Entrate, possono accedere al bonus facciate:
Per usufruire dell’agevolazione, i contribuenti interessati devono:
La detrazione non spetta, invece, a chi è sprovvisto di un titolo di detenzione dell’immobile regolarmente registrato al momento dell’inizio dei lavori o al momento di sostenimento delle spese se antecedente, anche se provvede alla successiva regolarizzazione.
Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi, anche:
Bonus facciate 2020: gli interventi agevolabili
La citata circolare attuativa 14 febbraio 2020, n. 2/E dell’Agenzia delle Entrate ha già chiarito che la detrazione spetta esclusivamente per gli interventi realizzati sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi. Per cui sono ammessi al bonus facciate, gli interventi sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno) e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la “struttura opaca verticale”.
Relativamente agli interventi su balconi o su ornamenti e fregi, la detrazione spetta anche:
Bonus facciate 2020: la risposta dell’Agenzia delle Entrate
Rispondendo, dunque, al quesito del contribuente istante, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il bonus facciate spetta anche per le spese sostenute per la rimozione e impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione del balcone nonché per rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e dei frontalini e successiva tinteggiatura.
Bonus facciate 2020: via libera a sconto in fattura e cessione del credito
Andando oltre la richiesta del contribuente, l’Agenzia delle Entrate ha segnalato che come previsto dall’art. 121 D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), i soggetti che sostengono le spese relative agli interventi che rientrano nel bonus facciate possono optare in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di:
Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 283847 ha definito le modalità attuative per l’utilizzo delle due opzioni.