La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza 22 settembre 2020, n. 19767, interviene sulla possibile riduzione della TARI sino al 40% nel caso in cui il comune non raccolga i rifiuti. Tutto nasce dal comma 657 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 117 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)” che così recita “Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita”.
La Cassazione ha accolto un ricorso di un’azienda che aveva chiesto ad un’amministrazione comunale la riduzione dell’imposta legata al disservizio legato alla mancata raccolta di rifiuti.
Pronuncia della CTP e della CTR
La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso, ritenendo l’imposta dovuta nella misura ridotta del 15%, tenuto conto della mancata effettuazione del servizio di raccolta di rifiuti nell’area in cui operava l’azienda ma la CTR, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato il ricorso rilevando che l’ente impositore aveva documentato di aver svolto il servizio lungo tutte le vie di collegamento all’Interporto, sino all’ingresso della struttura commerciale che costituiva area di proprietà privata, ed escluso la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle riduzioni tariffarie di cui ai commi 656 e 657 dell’art. 1 della legge n. 147/2013.
TARI dovuta indipendentemente dall’utilizzazione del servizio
Nella sentenza è precisato che, in generale, la tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio di smaltimento dei rifiuti, in quanto la ragione istitutiva del relativo prelievo sta nel porre le amministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare interessi generali della collettività, piuttosto che nel fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti, e che pertanto l’omesso svolgimento, da parte del Comune, del servizio di raccolta – sebbene istituito ed attivato – nella zona ove è ubicato l’immobile a disposizione dell’utente comporta non già l’esenzione dalla tassa, bensì la conseguenza che il tributo è dovuto ma in misura ridotta.
È stato, anche, ribadito che la TARI, è un tributo che il singolo soggetto è tenuto a versare in relazione all’espletamento da parte dell’ente pubblico di un servizio nei confronti della collettività che da tale servizio riceve un beneficio, e non già in relazione a prestazioni fornite ai singoli utenti, per cui sarebbe contrario al sistema di determinazione del tributo pretendere di condizionare il pagamento al rilievo concreto delle condizioni di fruibilità che del resto, per loro natura, oltre ad essere di difficile identificazione mal si prestano a una valutazione economica idonea a garantire una esatta ripartizione fra gli utenti del costo di gestione.
Possibili riduzioni della TARI
Per quanto concerne le possibili riduzioni, la Cassazione precisa che 1n materia di riduzioni TARI rilevano i commi 656 e 657 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 e nel dettaglio, per antrambi i casi dei commi precedentemente indicati si è in presenza di riduzioni cd. tecniche, chiamate a regolare situazioni in cui si realizza una contrazione del servizio, e quindi dei costi per il suo espletamento, per motivi oggettivi ed a favore di una pluralità indistinta e generalizzata di utenti, i cui presupposti operativi sono dettagliatamente disciplinati dalla legge.
Riduzioni che spettano ope legis
Aggiunge la Cassazione che la previsione normativa precisa ed incondizionata sia delle condizioni di operatività che di una misura massima della tariffa applicabile, rispettivamente 20% e 40%, graduabile in ribasso, consente di affermare che tali riduzioni siano obbligatorie e che, al verificarsi delle indicate situazioni oggettive che vanno ad incidere sul presupposto impositivo, spettino ope legis, a prescindere cioè da una loro previsione nel regolamento comunale.
Riduzione del 40% di cui al comma 657
Quanto alla specifica riduzione del 40% di cui al citato comma 657, la Corte di Cassazione ritiene che la stessa spetti per il solo fatto che il servizio di raccolta, pur debitamente istituito e attivato nel perimetro comunale, non venga poi concretamente svolto in una determinata zona del territorio comunale, purché tale zona sia di significativa estensione.
Il legislatore, nella sua insindacabile, e nella specie ragionevole, discrezionalità, ha ritenuto dunque che nelle aree del territorio comunale ove, a prescindere dalle ragioni, il servizio di raccolta non venga effettuato il tributo possa essere preteso nella misura massima del 40% della tariffa ordinaria. La norma prevede poi che la percentuale di riduzione venga graduata in misura della distanza dal punto di raccolta più vicino, presupponendo quindi che il servizio venga svolto, ma non nella zona ove è allocato il bene oggetto di imposizione, e adeguando la riduzione al peso economico della carenza, parametrato in termini chilometrici.
Cassata la Sentenza della CTR
In conclusione la sentenza della CTR impugnata deve, dunque, essere cassata e la causa va rinviata per un nuovo esame, ai fini dell’accertamento della concreta misura della riduzione applicabile, misura comunque non superiore al 40% di quella ordinaria, a diversa sezione della CTR della Campania.