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Circolari, Fiscalità

Camera dei Deputati: Due interrogazioni sul Superbonus 110%

11 Settembre 2020
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Presentate nelle due ultime sedute (n. 394 dell’8/9/2020 e n. 395 del 9/9/2020) della Camera dei Deputati due interrogazioni a risposta scritta indirizzate al Ministro dell’Economia e delle finanze.

Interrogazioni sul Superbonus 110%

La prima interrogazione n. 4-06754 dell’8 settembre 2020 (primo firmatario Bisa Ingrid Gruppo: Lega – Salvini Premier) è relativa alla non applicabilità del Superbonus 110% previsto dal cosiddetto “decreto Rilancio” con l’esclusione di una grandissima pluralità di edifici plurifamiliari se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà, in quanto non costituiscono condominio confermata dalla circolare emanata dall’ Agenzia delle entrate inerente alla predetta agevolazione.

La seconda interrogazione n. 5-04582 del 9 settembre 2020 (primo firmatario  Currò Giovanni Gruppo: Movimento 5 stelle) è relativa alle detrazioni fiscali del Superbonus 110% (cosiddetto Superbonus) previste per alcuni interventi di efficienza energetica (Ecobonus) e riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus) e nello specifico viene chiesto di chiarire le incertezze sul perimetro applicativo dei due decreti applicativi (decreto requisiti minimi e decreto asseverazioni), anche al fine di non compromettere i legittimi rimborsi del credito fiscale ovvero nella cessione del credito medesimo, evitando il rischio di una beffa.

Di seguito il testo integrale delle due interessanti interrogazioni

Interrogazione n. 4-06754 dell’8 settembre 2020

  • il decreto-legge 14 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, cosiddetto «decreto Rilancio» ha disposto, all’articolo 119, un rafforzamento delle agevolazioni «ecobonus» e «sismabonus», con una detrazione pari al 110 per cento dell’importo relativo agli interventi effettuati, misura ulteriormente ampliata in sede di conversione;
  • ad integrazione del predetto decreto, l’Agenzia delle entrate ha emanato la circolare 24/E dell’8 agosto 2020, interpretativa delle disposizioni inerenti alle predette agevolazioni;
  • come specificato dalla circolare, l’agevolazione al 110 per cento «non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti»;
  • da questa interpretazione dell’articolo 119 consegue quindi l’esclusione di una grandissima pluralità di edifici plurifamiliari se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà, in quanto non costituiscono condominio;
  • in tal senso, sono numerosissimi gli edifici plurifamiliari con parti comuni, di proprietà di famiglie, di costruzione prevalentemente risalente agli anni ’60, ’70 e ’80, che si troverebbero esclusi dall’applicazione dell’agevolazione al 110 per cento, considerando che – essendo proprietà familiari – presentano, seppure solo di fatto, le stesse condizioni che di fatto caratterizzano un condominio;
  • essendo tale esclusione frutto di un atto interpretativo e non della disposizione di cui all’articolo 119 del «decreto Rilancio», non se ne ravvisa la ratio –:
  • se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative di competenza intendano intraprendere per permettere la piena applicabilità del bonus 110 per cento previsto dal «decreto Rilancio» anche alle parti comuni degli edifici plurifamiliari posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti.

Interrogazione n. 5-04582 del 9 settembre 2020

  • a norma degli articoli 119-122 del decreto-legge n. 34 del 2020, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni fiscali del 110 per cento (cosiddetto Superbonus) previste per alcuni interventi di efficienza energetica (Ecobonus), riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus), installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, i sostenitori delle spese, negli anni 2020 e 2021, possono optare, in luogo della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, ovvero per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggettivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • in attuazione della suddetta normativa il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato il decreto «Asseverazioni» del 3 agosto 2020 e il decreto «Requisiti tecnici» del 6 agosto 2020, che definiscono sia la modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti, tra cui Enea, sia gli interventi che rientrano nelle agevolazioni-superbonus del 110 per cento nonché i costi massimali per singola tipologia di intervento;
  • anche l’Agenzia delle entrate ha emanato i primi chiarimenti attuativi: la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E ed il provvedimento dell’8 agosto 2020, n. 283847; in allegato a quest’ultimo, l’Agenzia ha pubblicato – contestualmente – il modello, denominato «Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica», che definisce i termini di presentazione dell’opzione che permette al posto della fruizione diretta della detrazione, di beneficiare del contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, della cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante;
  • con riferimento alla cessione del credito, l’Agenzia delle entrate nella Guida all’utilizzo della procedura «Comunicazione opzione crediti e detrazioni» precisa che «le operazioni effettuate tramite la procedura non costituiscono gli atti di cessione dei crediti e le transazioni intervenuti tra le parti, ma rappresentano le comunicazioni delle cessioni e delle transazioni già avvenute, affinché le stesse siano efficaci nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e i crediti possano essere utilizzati dal cessionario in compensazione tramite modello F24, oppure ulteriormente ceduti ad altri soggetti»;
  • già il provvedimento dell’8 agosto 2020, n. 283847/2020, al punto 4, «Modalità di esercizio dell’opzione» dispone che «con successivo provvedimento saranno definite le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate. Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione»;
  • ad oggi rimangono dubbi interpretativi, soprattutto da parte di molti soggetti cedenti circa le responsabilità statuite dall’articolo 122, comma 4, del decreto-legge cosiddetto Rilancio;
  • ad esempio, sempre nella citata guida, si legge che «I dati dei crediti ceduti, contenuti nelle comunicazioni correttamente pervenute, saranno resi disponibili per l’accettazione da parte dei cessionari, da comunicare esclusivamente attraverso la Piattaforma cessione crediti» on line, non specificando quindi modalità, adempimenti, nonché se gli obblighi contrattuali di quest’ultimo sono stati ottemperati prima della cessione del credito;
  • ciò implicherebbe, di conseguenza, non soltanto potenziali ostacoli burocratici nella fruizione stessa dell’agevolazione fiscale prevista, ma anche l’erronea imputazione di sanzioni e interessi in capo a coloro che invece hanno correttamente eseguito le prescrizioni di legge;
  • occorre, pertanto, chiarire fin da subito le incertezze sul perimetro applicativo delle suddette disposizioni, anche al fine di non compromettere i legittimi rimborsi del credito fiscale ovvero nella cessione del credito medesimo, evitando il rischio di una beffa come sta emergendo con il bonus mobilità/monopattini (si veda Il Messaggero, 7 settembre 2020) –:
  • se non ritenga doveroso un intervento risolutivo per fornire chiarimenti rispetto a quanto esposto in premessa, anche al fine di esonerare il cessionario da irregolarità pregresse ad esso non imputabili e delimitare anche la responsabilità del committente.

Interrogazione_4_06754

Interrogazione_5_04582

 

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