Sono stati definiti i criteri di riparto delle risorse destinate a Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza ed efficientamento energetico nelle scuole.
È stato, infatti, pubblicato il DPCM 7 luglio 2020 che attua quanto previsto dall’articolo 1, commi 63 e 64, della Legge 27 dicembre 2019. Per l’avvio concreto degli interventi sarà necessario attendere la pubblicazione del decreto del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro dell’Economia, con cui saranno ripartite le risorse.
Le risorse, nel limite massimo di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 per un totale di 3,1 miliardi di euro, sono assegnate sulla base del:
– numero degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado presenti in ciascuna provincia e città metropolitana, nella misura del 50%;
– numero edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per scuole secondarie di secondo grado presenti nelle province e città metropolitane, nella misura del 50%.
Dopo l’assegnazione delle risorse, gli enti locali dovranno inviare al Ministero dell’istruzione l’elenco degli interventi che intendono realizzare nei limiti delle risorse.
Sarà data priorità agli interventi:
– nell’ambito della programmazione triennale 2018-2020;
– nell’ambito degli interventi resisi necessari a seguito di verifiche di vulnerabilità sismica già espletate sugli edifici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2;
– nell’ambito degli interventi resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti;
– nell’ambito di ulteriori interventi urgenti per garantire l’agibilità delle scuole e il diritto allo studio in ambienti sicuri.
Le erogazioni in favore degli enti locali beneficiari saranno suddivise in base al procedere dei lavori; fino al 20% del finanziamento, a richiesta dell’ente locale beneficiario.
La restante somma sarà liquidata in base degli stati di avanzamento lavori e alle spese maturate dall’ente fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara.
Il residuo 10% sarà liquidato a seguito dell’avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.
Le economie di gara saranno destinate a ulteriori interventi che dovranno essere autorizzati con apposito decreto del Ministro dell’istruzione.