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Circolari, Lavoro e Previdenza

Deposito telematico contratti collettivi – INL, circolare n. 3/2020

6 Agosto 2020
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L’INL, con l’allegata circolare n. 3 del 30 luglio scorso, ha fornito chiarimenti in merito all’assolvimento dell’obbligo di deposito telematico dei contratti di secondo livello, sancito dall’art. 14[1] del D.Lgs. n. 151/2015, e al relativo applicativo informatico predisposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In particolare, l’Ispettorato, a seguito delle numerose richieste, è intervenuto per chiarire cosa si intende con la voce “altro” inserita tra quelle elencate nel citato applicativo informatico e per chiarire se, in tale voce, possono essere incluse le “altre agevolazioni” connesse alla stipula di contratti contenenti clausole derogatorie alla disciplina ordinaria di un determinato istituto previsto dalla legge, quale, a titolo esemplificativo, la deroga al limite massimo di assunzione a tempo determinato prevista in un contratto di prossimità ex art. 8, D.L n. 138/2011 ovvero contenuto in accordi siglati ex art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015.

Sul punto, l’Ispettorato ha informato che l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpellato sul tema, ha sancito, con la nota n. 7842 del 24 luglio u.s., “l’obbligo di deposito dei contratti collettivi – aziendali o territoriali – anche nelle ipotesi in cui le parti abbiano liberamente esercitato specifiche prerogative rimesse dalla legislazione vigente alla contrattazione collettiva per derogare alla disciplina ordinaria di alcune tipologie contrattuali. In questo senso il deposito dei contratti c.d. di secondo livello andrebbe ricondotto non solo ai benefici contributivi e fiscali comunemente intesi, ma anche ai diversi benefici di carattere “normativo” che possono essere “attivati” a seguito di specifiche deroghe introdotte dalla contrattazione collettiva”.

Pertanto, l’INL ha comunicato che, in ragione di quanto sopra e d’intesa con l’Ufficio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tale obbligo è applicabile con riferimento ai contratti sottoscritti o rinnovati a far data dalla pubblicazione della presente circolare, ovvero dal 30 luglio 2020.

Per quanto non riportato nella presente, si rimanda alla circolare allegata.

 


[1] I benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso la Direzione territoriale del lavoro competente, che li mette a disposizione, con le medesime modalità, delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati.

Circolare-INL-3-del-30-07-2020

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