Valutazione: positiva.
Si tratta di una misura auspicata dall’ANCE, che potrà in parte venire incontro alla crisi di liquidità in cui versano le imprese a causa dell’evento pandemico.
Ciò consentirà alle imprese di poter disporre delle risorse necessarie per affrontare la delicata fase di avvio/prosecuzione dei lavori, a tutto beneficio dell’interesse pubblico alla corretta e tempestiva realizzazione delle opere.
Con riferimento all’ambito di operatività del beneficio, ad avviso dell’ANCE, stante il dettato letterale della norma e tenuto conto della ratio ad essa sottesa, è da ritenersi che lo stesso trovi applicazione sia ai contratti derivanti da procedure disciplinate dal Codice 50/2016, sia ai contratti – ancor oggi in corso di esecuzione – regolati dal codice previgente.
Tra questi ultimi, peraltro, sono da ricomprendersi anche quelli derivanti da gare bandite prima del 21 agosto 2013, in relazione alle quali, a causa della mancata previsione dell’istituto all’epoca della stipula, gli appaltatori non hanno ricevuto anticipazione (reintrodotta dalla c.d. “Legge del Fare” – DL 21 giugno 2013, n. 69, conv. in l. 9 agosto 2013, n. 98 – relativamente alle gare bandite successivamente al 21 agosto 2013).
Sotto un ulteriore profilo, va evidenziato, inoltre, che la disposizione in commento trova applicazione a tutti i contratti di appalto di lavori pubblici, senza distinzioni in termini di importo (sia sopra che sotto soglia) o di settore (sia nei settori ordinari che speciali).
Infatti, l’anticipazione del prezzo è un istituto avente carattere generale, non derogabile dalle stazioni appaltanti, neanche nei settori speciali; del resto, l’art. 35, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016 (norma generale in materia di anticipazione) è applicabile anche ai settori speciali (per via del rinvio ex art. 114, comma 1, dello stesso Codice), né reca alcuna disciplina differenziata in ragione dell’importo contrattuale.
Infine, le somme da utilizzare per garantire l’erogazione dell’incremento dell’anticipazione devono poter essere desunte, laddove necessario, anche dai capitoli di spesa non specificamente dedicati all’anticipazione stessa, compresi i ribassi d’asta e gli accantonamenti per imprevisti, qualora ancora disponibili.
Sul punto, infatti, l’articolo 207 in commento consente di incrementare l’anticipazione fino ad un massimo del 30% “nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante”. Con ciò, si intende consentire il riconoscimento dell’incremento dell’anticipazione ogni qual volta l’Amministrazione disponga delle risorse necessarie, che hanno il solo limite della capienza delle risorse annuali a disposizione della stazione appaltante per l’intervento.
Del resto, ritenere che le risorse debbano essere desunte da un capitolo di spesa specificamente destinato all’anticipazione del corrispettivo, renderebbe la norma in commento totalmente inapplicabile e priva di contenuto, considerato che l’incremento dell’anticipazione potrebbe non essere stato previsto per i contratti in corso.
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