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Congedo COVID-19 – Permessi retribuiti legge n.104/1992 – Istruzioni Inps

13 Luglio 2020
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L’Inps, con l’allegata circolare n. 81/2020, ha diramato ulteriori istruzioni operative in merito alla fruizione del congedo per emergenza COVID-19 e dei permessi di cui alla legge n. 104/1992, introdotti dal decreto-legge c.d. Cura Italia n. 18/2020 e ampliati nella misura e nell’arco temporale di fruibilità dal decreto-legge c.d. Rilancio n. 34/2020 (v. artt. 72 e 73).

 

Si rammenta, innanzitutto, che il periodo in cui i lavoratori dipendenti del settore privato, iscritti alla Gestione separata o  autonomi iscritti all’Inps, possono fruire del congedo COVID-19, previsto per la cura dei figli di età non superiore a 12 anni (anche oltre tale limite di età per i genitori con figli con grave disabilità)durante il periodo di sospensione delle attività didattiche nelle scuole, è stato esteso fino al 31 luglio 2020 ed è stato aumentato da 15 a 30 il numero massimo di giorni fruibili durante tale periodo per la cura di tutti i figli e non per ciascun figlio.

 

Il congedo COVID-19 può essere fruito, per un periodo continuativo o frazionato, da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, e la fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

 

Il decreto-legge Rilancio ha inoltre previsto la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato di fruire, per i figli minori di anni 16, di ulteriori periodi di astensione dal lavoro per l’intero periodo di sospensione delle attività didattiche, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per tali periodi di astensione, non coperti da indennità e  contribuzione figurativa, le domande devono essere inoltrate ai soli datori di lavoro.

 

La domanda di congedo COVID-19 può essere presentata da tutte le categorie lavorative individuate a partire dal 29 marzo 2020, data di rilascio della specifica procedura di presentazione telematica, per un massimo di 30 giorni nel periodo dal 5 marzo e fino al 31 luglio 2020 e può riferirsi anche a periodi di astensione fruiti prima della data di presentazione della domanda stessa, purché non anteriori al 5 marzo.

 

Il decreto c.d. Cura Italia dispone la conversione d’ufficio in congedo COVID-19 degli eventuali periodi di congedo parentale e di prolungamento di congedo parentale, fruiti dai genitori durante l’arco temporale citato fino ad un massimo di 30 giorni. Tuttavia, poiché dalla citata data del 29 marzo c.a. è stata rilasciata la procedura di presentazione telematica delle domande di congedo COVID-19, l’Inps precisa che la conversione interessa solo le domande presentate prima di tale data dai lavoratori dipendenti del settore privato e la trasformazione interessa le domande di congedo presentate dal 17 marzo al 28 marzo 2020 dai lavoratori iscritti alla Gestione separata e dai lavoratori autonomi.

 

Qualora fosse stata presentata domanda di congedo parentale o di prolungamento dello stesso in luogo di una domanda di congedo COVID-19 durante i giorni di attesa della proroga della misura (ad esempio dal 4 al 19 maggio 2020) sarà possibile presentare una nuova domanda di congedo COVID-19, in sostituzione della precedente domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale, senza necessità di formale comunicazione di annullamento della domanda stessa. In tal caso, i lavoratori dipendenti con pagamento dell’indennità anticipato dal datore di lavoro, devono dare al proprio datore tempestiva comunicazione della presentazione all’Inps di nuove domande di periodi di congedo COVID-19, in luogo delle precedenti domande di congedo parentale o prolungamento dello stesso, al fine della corretta corresponsione della relativa indennità del congedo COVID-19, nonché al fine di consentire al datore stesso la rettifica dei flussi Uniemens verso l’Istituto.

 

In alternativa al congedo COVID-19, è prevista la possibilità per i genitori di richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o, in alternativa, per l’iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia, nel limite massimo complessivo di 1.200 euro (o 2.000 euro nel caso di lavoratori dipendenti ex art. 25, comma 3, del decreto-legge n. 18/2020), ai sensi delle modifiche introdotte dal decreto Rilancio.

 

La circolare evidenzia i seguenti casi di compatibilità/incompatibilità tra le due misure:

 

  • in assenza di qualsiasi domanda di bonus presentata da uno dei due genitori è possibile fruire di un massimo di 30 giorni di congedo COVID-19;
  • in presenza di una o più domande di bonus baby-sitting per un importo pari o inferiore a 600 euro, presentate da uno o da entrambi i genitori, è possibile fruire di un massimo 15 giorni di congedo COVID-19;
  • in presenza di una o più domande di bonus baby-sitting per un importo superiore a 600 euro, presentate da uno o da entrambi i genitori, non è possibile fruire di congedo COVID-19.

 

Il decreto c.d. Rilancio ha previsto, inoltre, l’ulteriore incremento dei permessi retribuiti di cui alla legge n. 104/1992 (art. 33,commi 3 e 6) di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili per i lavoratori dipendenti del settore privato nei mesi di maggio e giugno 2020.

 

I 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista. Tali giornate sono fruibili anche ad ore. Con riguardo alle 12 giornate fruibili tra maggio e giugno 2020 si applicano tutte le indicazioni già fornite con la circolare n. 45/2020, relativamente alle dodici giornate già previste dal decreto-legge n. 18/2020 (art. 24), per i mesi di marzo e aprile 2020.

 

L’Inps fornisce infine le istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro per le quali, assieme a quant’altro ivi non riportato, si rimanda alla circolare in oggetto.

Circ Inps n. 81-2020 congedi e permessi

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