Il Dpr 31/2017 ha apportato notevoli snellimenti in materia di autorizzazione paesaggistica perché da un lato ha previsto un procedimento semplificato per gli interventi “minori” elencati nell’allegato B e, dall’altro, ha stabilito l’esclusione dall’autorizzazione per una serie di opere – contenute nell’allegato A – ritenute irrilevanti sotto il profilo dei valori tutelati.
Con particolare riferimento alle opere escluse dall’autorizzazione paesaggistica, si pone nella pratica il problema dell’individuazione del soggetto a cui spetti decidere ed attestare che un intervento rientri in una singola fattispecie (voce) fra quelle elencate nell’allegato A.
Al riguardo si ricorda che con la Circolare n. 42 del 21 luglio 2017 l’Ufficio legislativo del Ministero dei beni culturali – intervenuto a fornire chiarimenti e indicazioni sull’applicazione del Dpr 31/2017 – ha precisato che “il sistema dell’allegato A postula, trattandosi di interventi liberi … che sia affidata al privato proprietario, possessore o detentore del bene (e da questi effettuata personalmente o mediante i suoi tecnici di fiducia) la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti e delle condizioni alle quali le singole voci subordinano l’effetto di esclusione della previa autorizzazione (ad esempio, presenza di un vincolo paesaggistici di insieme, rispetto di eventuali piani del colore, rispetto delle caratteristiche architettoniche o dei materiali esistenti, ecc.)” (paragrafo 1).
Il Ministero dunque ha stabilito espressamente che vi debba essere una assunzione di responsabilità da parte del privato in merito all’esclusione degli interventi dall’autorizzazione paesaggistica.
Ma come avviene questa assunzione di responsabilità da parte del privato?
Considerato che il Dpr 31/2017, per garantire in modo effettivo la semplificazione, non prevede alcun adempimento preventivo (tipo Cila edilizia o comunicazione per attività edilizia libera), il Ministero ha precisato che: