Dopo la Risoluzione 6 giugno 2020, n. 32/E che istituisce il codice tributo “6920” con cui è possibile alle imprese la compensazione con modello F24, utilizzando i servizi telematici delle Entrate e la Circolare 6 giugno 2020, n. 14/E che fornisce i primi chiarimenti sull’utilizzo della misura agevolativa prevista dall’articolo 28 del decreto Rilancio è arrivato ieri l’atteso Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. 250739 dell’1 luglio 2020 recante “Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 122, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in tema di cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19”.
Con il Provvedimento, firmato ieri 1 luglio 2020, dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, arrivano, anche il modello e le istruzioni per la cessione e le modalità di utilizzo da parte dei cessionari del credito d’imposta relativo ai canoni di locazione di botteghe e negozi (articolo 65 Dl n. 18/2020) e ai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (articolo 28 Dl n. 34/2020).
Il modello da compilare non presenta particolari difficoltà di compilazione e deve contenere, a pena d’inammissibilità:
All’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione dovrà provvedere direttamente il beneficiario del credito d’imposta che ha scelto di cedere il credito stesso, inviando l’apposito modello dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, esclusivamente attraverso il servizio web messo a disposizione all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Con successivo provvedimento saranno definite le modalità per consentire l’invio della comunicazione anche avvalendosi di un intermediario.
I cessionari utilizzano i crediti d’imposta con le stesse modalità previste per il cedente. Nel caso in cui i cessionari intendano utilizzare i crediti in compensazione:
I crediti d’imposta ceduti possono essere utilizzati in compensazione tramite modello F24 a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, previa accettazione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario, a pena d’inammissibilità, attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
La quota del credito ceduta non utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso o ulteriormente ceduta.
Alternativa all’utilizzo diretto, potrà essere effettuata solo se eseguita entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione, deve avvenire esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili sul sito internet dell’Agenzia. Il successivo cessionario utilizzerà il credito d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione, che dovrà comunicare, a pena d’inammissibilità, con le medesime funzionalità indicate per i primi cessionari.