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Circolari, Pareri e Sentenze

Vizi dell’opera e infortuni, il direttore dei lavori è responsabile?

1 Luglio 2020
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Il direttore dei lavori non è responsabile dei vizi dell’opera o degli infortuni in cantiere, a meno che non abbia pattuito con il committente altre attività di vigilanza. Lo ha spiegato la Cassazione con la sentenza 6321/2020.

Vizi dell’opera e infortuni, il caso

I giudici si sono pronunciati su una richiesta di risarcimento dei danni per un infortunio avvenuto durante i lavori di manutenzione di un condominio, costato la vita ad un lavoratore. Secondo i congiunti, il direttore dei lavori avrebbe dovuto essere considerato responsabile insieme alla ditta appaltatrice.

Il Tribunale territoriale e la Corte d’Appello lo avevano invece considerato estraneo ai fatti. La Cassazione ha confermato queste conclusioni e, per spiegare la materia della responsabilità del direttore dei lavori, ha assimilato l’onere della vigilanza sulla sicurezza sul lavoro a quello sulla verifica dei vizi progettuali.

Vizi dell’opera, il direttore dei lavori non è responsabile

Riportando un consolidato orientamento della cassazione, i giudici hanno spiegato che il direttore dei lavori esercita, per conto del committente, i controlli che questi ritiene di non poter svolgere di persona per le peculiarità tecniche dell’intervento. Il direttore dei lavori deve vigilare “affinché l’opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica”.

Da questa attività, si legge nella sentenza, non deriva la corresponsabilità del direttore dei lavori, con l’appaltatore, per i difetti dell’opera derivanti da vizi progettuali a meno che il direttore dei lavori non sia stato incaricato dal committente di svolgere anche l’attività di verifica della fattibilità e dell’esattezza tecnica del progetto.

Il direttore dei lavori, ha aggiunto la Cassazione, è responsabile solo della “esatta esecuzione delle obbligazioni assunte dall’appaltatore” nei confronti del committente. Può essere ritenuto responsabile anche della prevenzione degli infortuni e della sorveglianza tecnica solo se gli è consentito di sovraintendere ai lavori e impartire ordini alle maestranze, oppure se con la sua condotta ha interferito nell’esecuzione dei lavori.

Non essendo emerso nessuno di questi elementi, la Cassazione ha escluso la responsabilità del direttore dei lavori.

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