Con la determinazione n. 977 del 23 marzo u.s., il dirigente dell’ufficio Polizia Locale del Comune di Biella ha revocato in autotutela la gara, relativa ad un affidamento di servizi (“servizio di riorganizzazione, adeguamento, gestione e manutenzione del sistema di videosorveglianza e di controllo accessi ZTL con formula di noleggio decennale”), oggetto parere ANAC n. 179 del 26 febbraio 2020.
L’Autorità – nell’ambito della più ampia attività di monitoraggio dei bandi di gara pubblicati sul sito ASMEL – aveva agito ai sensi dell’art. 211, comma 1-ter, d.lgs. n. 50/2016, che le attribuisce il potere di adottare pareri motivati nelle ipotesi di riscontro di vizi di legittimità dei provvedimenti di gara e, in caso di mancata ottemperanza da parte delle Stazioni appaltanti, di impugnarli dinnanzi al Giudice amministrativo. Nella specie, aveva concesso all’Amministrazione 20 giorni di tempo per potersi conformare.
Nel caso in esame, l’ANAC aveva in primo luogo riscontrato negli atti di gara la presenza della nota clausola che impone ai concorrenti di versare ad ASMEL – in caso di aggiudicazione – gli “oneri di committenza” relativi alla gara in esame, rammentandone, da un lato, la portata sostanzialmente escludente (imponendo la sottoscrizione di un atto unilaterale d’obbligo da allegare all’offerta, posto a pena di irricevibilità di questa, della quale costituisce elemento essenziale), in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall’art. 83, comma 8°, del Codice dei contratti; dall’altro lato, aveva evidenziato l’illegittimità di tale previsione, poiché in chiaro conflitto con gli articoli 23 Cost. (in quanto il meccanismo di remunerazione a carico dell’aggiudicatario è privo di qualsiasi base normativa), e 41, comma 2-bis, del Codice dei contratti pubblici.
In secondo luogo, aveva ritenuto che ASMEL Consortile fosse priva della titolarità per agire come centrale di committenza. In particolare, l’Autorità aveva dimostrato come ASMEL non rispondesse a nessuno dei modelli organizzativi previsti quali possibili sistemi di aggregazione degli appalti di enti locali (ex artt. art. 33 comma 3-bis, d.lgs. 163/2006 e 37, comma 4, d.lgs. n. 50/2016), oltre a non potersi qualificare né come organismo di diritto pubblico, né come società in house degli enti locali riuniti in essa.
Questi ultimi aspetti, peraltro, sono stati oggetto di una lunga e complessa querelle tra l’ANAC ed ASMEL, sulla quale, da ultimo, si è pronunciata la Corte di Giustizia UE (sentenza C 3/19 del 4 giugno u.s., su rinvio del Consiglio di Stato), che ha dichiarato la piena legittimità comunitaria della normativa nazionale che limita i modelli organizzativi delle centrali di committenza a quelli espressamente previsti.
Tutte le esposte criticità hanno, così, indotto il Comune di Biella a revocare l’intera gara, anche in ragione del fatto che ASMEL, invitata dalla Stazione appaltante a fornire chiarimenti, non ha saputo dissipare i dubbi sollevati dall’ANAC, accentuando, così, il grave rischio di un probabile ricorso in giudizio promosso dall’Autorità.
Infine, significativa (soprattutto, in ottica futura) sembra essere l’”ammissione”, da parte del Comune, di aver costituito un nuovo Ufficio Gare e Contratti, “in grado di gestire tutte le procedure dell’appalto di cui all’oggetto”.