È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 146 del 10 giugno 2020 il Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n, 48 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica”.
Decreto legislativo già in vigore
Il Decreto legislativo, in vigore sin dal giorno della pubblicazione sulla Gazzetta uffiale e, quindi, sin da ieri è costituito da 18 articoli che contegono modifiche e/o integrazioni al Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
Le novità contenute nella direttiva
La direttiva oggetto di recepimento mira a:
Sistemi di automazione e controllo
Più in particolare, la direttiva promuove l’installazione di sistemi di automazione e controllo degli impianti tecnologici presenti negli edifici (domotica), anche come alternativa efficiente ai controlli fisici, favorisce lo sviluppo infrastrutturale della rete di ricarica nel settore della mobilità elettrica, e prevede l’introduzione di un indicatore del livello di “prontezza” dell’edificio all’utilizzo di tecnologie smart, da affiancare alla già esistente classificazione dell’edificio operata sulla base della prestazione energetica.
Criteri generali e metodologia di calcolo
Con l’articolo 6 del provvedimento vengono introdotte importanti modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 ed, in particolare, è necessario che:
Mobilità elettrica e Regolamenti edilizi
Nell’articolo 16 del provvedimento è precisato che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, i comuni devono adeguare il regolamento edilizio comunale (art. 4, comma 1 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), prevedendo, con decorrenza dal medesimo termine, che, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, sia obbligatoriamente previsto, per gli edifici sia ad uso residenziale che ad uso diverso da quello residenziale, di nuova costruzione o sottoposti a interventi di ristrutturazione importante che siano rispettati i criteri di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici.
Decorso inutilmente il termine dei 180 giorni, le regioni applicheranno, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi dell’articolo 39 del d.P.R. n. 380/2001.