È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 143 del 6 giugno 2020, la legge 6 giugno 2020, n. 41, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”.
In sede di conversione del decreto legge in Parlamento, è stato introdotto nel testo il nuovo articolo 7-ter, contenente “Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica”.
La previsione in commento istituisce figure commissariali per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica.
Essa, infatti, stabilisce che, al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all’emergenza da COVID19, fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei princìpi derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Si tratta dei Commissari straordinari istituiti dal decreto “Sblocca cantieri”, cui sono attribuiti ampi poteri per la realizzazione di opere di interesse prioritario.
In particolare, per quanto attiene fasi autorizzative “a monte” della gara, essi provvedono all’eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, in raccordo con i Provveditorati interregionali alle OOPP.
In tal caso, l’approvazione dei progetti da parte del commissario sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale – i cui termini pero sono dimezzati – e tutela di beni culturali e paesaggistici – per i quali il termine di adozione dell’autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l’autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati.
AI fini dell’ esecuzione degli interventi, inoltre, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia), nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.
Ai Commissari straordinari per l’edilizia scolastica, oltre ai suddetti poteri, il decreto in commento attribuisce quello di deroga alle seguenti disposizioni:
Si prevede, altresì, che per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree per l’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’intervento.
La norma attribuisce ai sindaci ed ai presidenti diversi compiti; essi, infatti:
La previsione, su cui Ance ha rilevato criticità durante i lavori parlamentari, potrebbe comportare, data l’ampiezza degli interventi e la loro diffusione sul territorio, il commissariamento di gran parte delle opere infrastrutturali di edilizia scolastica italiane, e la conseguente capillare mancata applicazione della normativa che regola le procedure ad evidenza pubblica, con inevitabili conseguenze negative sul piano della concorrenza.
In allegato, il testo del Decreto legge coordinato con la legge di conversione.
[1] Art. 32, Fasi delle procedure di affidamento
[2] Art. 33, Controlli sugli atti delle procedure di affidamento
[3] Art. 37, Aggregazioni e centralizzazione delle committenze
[4] Art. 77, Commissione giudicatrice
[5] Art. 78, Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici
[6] Art. 95, Criteri di aggiudicazione dell’appalto
[7] Art. 60, Procedura aperta