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Peraltro è entrato in vigore lo scorso 4 giugno il Regolamento dell’UE n. 698/2020 con il quale sono state adottate misure specifiche e temporanee per tutti gli Stati membri relativamente alla proroga della validità di certificati, autorizzazioni ecc. riguardanti il trasporto.
Al riguardo, il ministero dell’Interno è intervenuto (con Circolare Prot. n.300/A/3977/20/115/28 del 5 giugno 2020) per dirimere un eventuale contrasto tra norme UE e norme italiane e fornire una serie di istruzioni per la corretta applicazione (di cui si è tenuto conto nell’aggiornamento del quadro di sintesi in Allegato).
Per quanto riguarda il regime delle autorizzazioni che vige per trasporti eccezionali il ministero delle Infrastrutture (con Circolare Prot. n. 4051 dell’1 giugno 2020) ha fornito, invece, una serie di chiarimenti circa l’ambito di applicazione dell’articolo 103 del D.L. 18/2020 (che ha esteso la validità di una serie atti, certificati, autorizzazioni ecc) al fine di garantire omogeneità applicativa (di cui si è tenuto conto nell’aggiornamento del quadro di sintesi in Allegato). La circolare, dapprima, illustra le diverse tipologie autorizzative, poi si sofferma sul coordinamento delle disposizioni normative dell’art. 10 Codice della Strada e dell’art. 103, comma 2, del D.L. 18/2020 ed infine procede ad una disamina dei “casi particolari” per la validità della proroga del titolo autorizzativo. Nella Circolare si conferma la proroga della validità delle autorizzazioni in scadenza nel periodo fra il 31/1/2020 eil 31/7/2020 fino al 29 ottobre 2020 ribadendo però che gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad effettuare una verifica di controllo sulle autorizzazioni che beneficiano della proroga. Infatti, qualora venisse riscontrata una incompatibilità nell’utilizzo della proroga essi possono provvedere a revocare o sospendere l’autorizzazione.
In allegato