Decreto Rilancio 2020: sono molto grandi le speranze che il settore dell’edilizia ripone nei nuovi superbonus al 110% previsti per gli interventi di efficientamento energetico (Ecobonus) e riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus).
La dimostrazione del grande interesse verso questi due nuovi strumenti fiscali si percepisce dalla discussioni di tutti i giorni che riguardano le possibilità offerte dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), le ormai diverse centinaia di domande che arrivano in redazione (purtroppo non riusciamo a rispondere a tutti ma ci proviamo) e soprattutto le richieste inviate in Commissione V Bilancio della Camera dei Deputati, molte delle quali riguardano proprio ecobonus e sisma bonus al 110%.
Tra queste, segnaliamo le proposte di emendamento inviate dalla Rete delle Professioni Tecniche (RPT) che da una parte mirano ad estendere la portata temporale dell’ecobonus e dall’altra la possibilità di includere nella detrazione fiscale prevista per gli interventi di adozione di misure antisismiche (sisma bonus), anche la classificazione e verifica sismica degli immobili.
Entrando nel dettaglio, la RPT ha proposto una modifica all’art. 119, comma 1 del decreto Rilancio estendendo il periodo in cui è possibile portare in detrazione le spese per gli interventi di efficientamento energetico previsti, fino al 31 dicembre 2023.
Leggendo la relazione illustrativa relativa alla proposta di emendamento, la volontà della RPT è quella di estendere la durata non solo all’ecobonus ma anche al sisma bonus, ma l’emendamento così formulato vale solo per gli interventi di cui al comma 1 dell’art. 119 e quindi solo quelli per l’efficientamento energetico.
Altra proposta di emendamento riguarda la possibilità di inserire dopo il comma 4 dell’art. 119, il comma 4-bis finalizzato ad includere, tra gli interventi di adozione di misure antisismiche, anche la classificazione e verifica sismica degli immobili ai fini della detrazione fiscale.
In particolare, viene proposta una detrazione dell’80% entro un limite di 100 milioni di euro e da prelevare nella quota destinata al sisma bonus, anche nel caso di interventi quali la classificazione e verifica sismica sugli immobili. Questo a prescindere che alla classificazione e verifica sismica segua l’esecuzione dei lavori.
Proposta molto importante riguarda la necessità di determinare i costi sostenuti per le prestazioni professionali di classificazione e verifica sismica sulla base del Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 (c.d. Decreto Parametri).
Ecco di seguito il comma 4-bis che la Rete delle Professioni Tecniche ha proposto di aggiungere dopo il comma 4:
All’articolo 16, comma 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, aggiungere infine le seguenti parole: «La detrazione delle spese è prevista anche nel caso in cui alla classificazione e verifica degli immobili non segua l’effettiva esecuzione delle opere, con detrazione dell’imposta lorda pari all’80 per cento dei costi sostenuti per le prestazioni professionali di classificazione e verifica sismica determinati dall’applicazione del Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016. Nel caso in cui sull’immobile classificato vengano successivamente eseguiti i lavori di miglioramento sismico, le spese di classificazione e verifica sismica rientrano comunque nel massimale dei 96.000 euro per unità immobiliare. Agli oneri derivanti da tale disposizione si provvede entro il limite pari a 100 milioni di euro di cui alla spesa stanziata per l’incentivo fiscale derivante dall’attuazione degli interventi antisismici degli immobili»”.
La RPT ha anche proposto l’estensione del Sisma Bonus al 110% anche per gli edifici adibiti ad attività produttive per i quali il massimale di spesa detraibile viene calcolato in base alla superficie calpestabile secondo i seguenti parametri:
Sull’argomento viene proposto un piano di prevenzione antisismica articolato nel seguente modo:
La Rete propone, infine, anche un emendamento sulla disposizione probabilmente più importante che riguarda le nuove detrazioni fiscali del 110% ma anche le altre già presenti nel nostro ordinamento: quelle relative alla cessione del credito. In particolare, dopo il comma 7 dell’art. 121 viene proposto l’inserimento del seguente comma 8:
“Al fine di favorire la semplificazione ed il corretto espletamento delle procedure di cui all’art. 119, è demandato al Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri il monitoraggio e la promozione degli interventi di rigenerazione del patrimonio edilizio e degli incentivi fiscali connessi al sisma ed all’ecobonus anche avvalendosi, per l’espletamento delle proprie funzioni, di una piattaforma informatica nazionale”.