Forniti dall’Inps, con l’allegato messaggio n. 2103 del 21 maggio scorso, chiarimenti in merito alla modifica, da ultimo introdotta dal D.L. n. 34/2020, c.d. “rilancio”, alla previsione contenuta all’art. 103, comma 2 del Decreto, c.d. “cura Italia”, in materia di Durc.
L’Istituto ha, in primo luogo, ricordato le seguenti modifiche apportate all’istituto:
In ragione di tale ultima modifica, apportata dal D.L. n. 34/2020, c.d. “rilancio” l’Istituto ha chiarito che i DURC restano esclusi dagli atti per i quali è stato disposto, in sede di conversione dalla legge n. 27/2020, l’ampliamento del periodo di scadenza e di quello riferito alla conservazione della validità dei medesimi.
Restano, pertanto, confermate le indicazioni già fornite dall’Istituto con il messaggio n. 1374/2020.
Si allega, inoltre, per opportuna informativa, la circolare della CNCE n. 722/2020, di commento al messaggio Inps in oggetto, con la quale è stato comunicato alle Casse Edili/Edilcasse di procedere al rilascio dei Durc, richiesti a far data dal 16 aprile 2020, secondo le modalità di cui alla normativa in vigore (DM 30 gennaio 2015 e DM 23 febbraio 2016) applicando, pertanto, le regole vigenti prima dell’avvento dell’emergenza.
E’ stato, altresì, ricordato alle Casse che sarà, comunque, necessario tenere conto della sospensione nel versamento dei contributi operata dall’Accordo delle parti sociali nazionali del 23 marzo 2020 (per i mesi di febbraio e marzo 2020).