L’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito chiarimenti, con l’allegata circolare n.12/2020, in merito alle modifiche apportate dagli articoli 36 e 37 del D.L. n. 23/2020, c.d. “decreto liquidità”, agli artt. 83 e 103 del D.L. n. 18/2020, c.d. “cura Italia”.
In primo luogo è stato comunicato che l’art. 37 del D.L. n. 23/2020 ha previsto la proroga al 15 maggio 2020 del termine già fissato dall’art. 103, commi 1[1] e 5[2], del D.L. n. 18/2020 alla data del 15 aprile 2020.
Pertanto, a tutti i procedimenti amministrativi latamente intesi, sono sospesi o differiti tutti i termini in carico all’INL dal 23 febbraio al 15 maggio 2020, con esclusione delle sole fattispecie elencate al comma 4, ovvero “pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati”.
Con particolare riferimento ai termini relativi ai procedimenti di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, è stato chiarito che le convocazioni delle parti potranno essere gestite a decorrere dal prossimo 15 maggio, rispettando l’ordine cronologico di presentazione delle istanze nonché le altre misure già indicate con la nota n. 2117 del 10 marzo scorso.
Le norme sopra riportate vanno, inoltre, coordinate con le seguenti modifiche apportate, in sede di conversione, all’art. 103 del D.L. n. 18/2020:
Non si dovrà, pertanto, procedere, fino al 31 maggio, alla notifica delle ordinanze di ingiunzione.
E’ stato, poi, riportato uno schema riepilogativo delle sospensioni dal pagamento dei verbali di cui all’art. 14 della L. n. 689/1981, evidenziando che, in base alla nota INL prot. n. 2211/2020, si è data indicazione di non notificare i verbali in questione fino al 15 aprile 2020 e con la presente di non effettuare notifiche di tali verbali fino al prossimo 31 maggio 2020.
Sono stati, infine, segnalati due interventi inerenti la materia previdenziale ed, in particolare:
[1] Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020
[2] termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all’articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020