Ennesima sentenza del Consiglio di Stato relativamente al cosiddetto “Principio di rotazione” di cui all’articolo 36, comma 1 del Codice dei contratti che impone, espressamente, il rispetto del principio di rotazione degli intivi e degli affidamenti.
La nuova sentenza del Consiglio di Stato 27 aprile 2020, n. 2655 non fa altro che confermare quanto già varie volte affermato dal Consigliodi Stato e cioè che il citato rispetto del principio di rotazione costituisce necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata; nel provvedimento viene ricordata la precedente sentenza del Consiglio di Stato 12 settembre 2019, n. 6160 in cui, trattando proprio delle procedure negoziate previste dall’art. 36 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cit. per gli appalti sotto soglia, è stato affermato: “Contrasta con il favor partecipationis la regola che il numero degli operatori economici sia limitato e fa temere per il principio di parità di trattamento che la loro scelta sia rimessa all’amministrazione e tuttavia, il sacrificio della massima partecipazione che deriva dal consentire la presentazione dell’offerta ai soli operatori economici invitati è necessitato dall’esigenza di celerità, essa, poi, non irragionevole in procedure sotto soglia comunitaria; quanto, invece, alla scelta dell’amministrazione il contrappeso è nel principio di rotazione”.
Il rispetto del principio di rotazione ha l’obiettivo di evitare la formazione di rendite di posizione e persegue l’effettiva concorrenza, poiché consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo all’amministrazione di cambiare per ottenere un miglior servizio come, per altro già affermato nella Sentenza del Consiglio di Stato 5 novembre 2019, n. 7539 e nella Sentenza del Consiglio di Stato 4 giugno 2019, n. 3755.
La giurisprudenza ha, poi, già chiarito che, anche alla luce delle Linee guida ANAC n. 4 nella versione adottata con delib. 1 marzo 2018, n. 206, punto 3.6, il principio di rotazione è inapplicabile nel solo caso in cui la stazione appaltante decida di selezionare l’operatore economico mediante una procedura aperta, che non preveda una preventiva limitazione dei partecipanti attraverso inviti, mentre, in ogni altro caso, il solo fatto oggettivo del precedente affidamento – a prescindere dalla modalità con la quale sia avvenuto – impedisce alla stazione appaltante di invitare il gestore uscente come precisato nella Sentenza del Consiglio di Stato 5 novembre 2019, n. 7539.
Di fatto si cerca di evitare che l’operatore uscente possa avvantaggiarsi delle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento, nell’ambito di una procedura in cui è chiamato a confrontarsi, allo scoperto, con pochi altri concorrenti ed in quest’ottica è del tutto indifferente la modalità con la quale sia stato aggiudicato il precedente contratto come spiegato nella Sentenza del Consiglio di Stato 12 giugno, 2019, n. 3943.