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Circolari, Lavoro e Previdenza

COVID-19 – distacco e certificazioni A1 – mess. INPS

27 Aprile 2020
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Fornite dall’Inps, con l’allegato messaggio n. 1633, indicazioni in merito alle conseguenze che le misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno comportato alla libera circolazione dei lavoratori e, in particolare, alla validità delle certificazioni A1 già rilasciate, sulla base dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e condivisi con le istituzioni degli stati appartenenti  allo Spazio economico europeo.

In particolare, è stato precisato che, i formulari A1 rilasciati ai sensi di quanto disposto dagli articoli 11 e 12 del Regolamento (CE) n. 883/2004, con scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, nell’ipotesi in cui il lavoratore distaccato fosse costretto a rimanere nel paese ospitante, deve ritenersi estesa fino al termine dello stato di emergenza fissato al 31 luglio 2020.

Tale previsione opera anche in assenza della richiesta esplicita di deroga prevista dall’articolo 18 del Reg. (CE) n. 987/2009 (in applicazione dell’art. 16 del regolamento (CE) n. 883/2004), al fine di facilitare la protezione previdenziale dei lavoratori in mobilità.

Sono state fornite, poi, specifiche indicazioni in merito alle ipotesi di lavoratori che svolgono attività lavorativa in due o più Stati per i quali, per la determinazione della legislazione applicabile, ai sensi di dell’art. 13 del Regolamento (CE) n. 883/2004, si applica il concetto di “attività prevalente”, (assume particolare rilievo l’attività esercitata nello Stato di residenza, che deve essere almeno pari al 25% dell’attività complessivamente svolta).

A causa, però, delle misure di limitazione della mobilità transfrontaliera, tali lavoratori potrebbero essere stati costretti a rimanere nello Stato estero, non potendo rientrare nello Stato di residenza e, pertanto, in tali ipotesi, i formulari A1, rilasciati dalle Istituzioni appartenenti allo Spazio economico europeo, ai sensi della disposizione suddetta, prima dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, dovranno ritenersi validi indipendentemente dalle variazioni della soglia percentuale dell’attività complessivamente svolta determinatasi a causa delle citate restrizioni alla mobilità.

 

Inps – Messaggio n. 1633

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